Licenziamento per giustificato motivo
La motivazione del licenziamento, necessaria per la sua legittimità, può risiedere nella presenza di un giustificato motivo. In tal caso il datore di lavoro è obbligato a dare il preavviso al lavoratore (art. 1 L. n. 604/1966).
La legge del 1966 prevede, all'art. 3, due ipotesi di giustificato motivo:
- Giustificato motivo soggettivo è costituito dal "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" da parte del lavoratore. Ipotesi però non così gravi da non consentire la prosecuzione del lavoro per il periodo del preavviso. Si configura come un inadempimento meno grave di quello che determina il licenziamento per giusta causa. Possono costituire ipotesi di giustificato motivo soggettivo l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, minacce, percosse, malattia (superamento del periodo di comporto).
- Giustificato motivo oggettivo riguarda i casi di licenziamento determinato da "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", non riguarda pertanto il comportamento del lavoratore. Tra i casi più frequenti, individuati dalla giurisprudenza come giustificato motivo oggettivo vi sono: cessazione dell'attività, fallimento, riorganizzazione aziendale; inoltre la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, la carcerazione del lavoratore.
Differenze tra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
A valutare l'applicabilità di una condotta all'una o all'altra nozione è il giudice del lavoro, che in tale valutazione dispone di ampia discrezionalità.
Sul piano pratico, la differenza tra le due nozioni si basa sulla maggiore o minore gravità del comportamento: in caso di licenziamento per giustificato motivo, il datore è tenuto a dare un periodo di preavviso, stabilito dai contratti collettivi, oppure, se vuole estromettere subito il lavoratore dall'azienda, è tenuto a corrispondere al lavoratore una indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione complessiva che gli sarebbe spettata se avesse lavorato durante tale periodo. In caso di licenziamento per giusta causa, invece, il rapporto si interrompe immediatamente e il datore non deve corrispondere alcuna indennità di mancato preavviso.
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