Il lavoratore che percepisce una forma di sostengo al reddito non può rifiutare un percorso di riqualificazione professionale, né una nuova occupazione che gli garantisca uno stipendio non molto inferiore al precedente e in un luogo non troppo lontano dalla sua abitazione. È un principio che rientra nel quadro delle "politiche attive del lavoro", in base agli attuali orientamenti a livello europeo.
Secondo la Legge n. 2 del 2009, in particolare, per ricevere prestazioni a sostegno del reddito (cassa integrazione ordinaria e straordinaria, contratti di solidarietà difensivi, disoccupazione, mobilità, indennità una tantum co.co.pro., ecc.), il lavoratore deve sottoscrivere preventivamente una dichiarazione di immediata disponibilità (Did) al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. Il lavoratore destinatario di tali prestazioni ne perde il diritto, qualora rifiuti di sottoscrivere la Did, oppure nel caso in cui, una volta sottoscritta la Did stessa, rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro "congruo".
L'obbligo di accettare il nuovo lavoro o la formazione non si applica nei casi di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali, maternità.
La Did va presentata con due diverse modalità, secondo la tipologia di prestazione previdenziale:
È la legge stessa (la n. 291 del 2004) a stabilire quando un lavoro debba considerarsi "congruo", rispetto alle necessità del lavoratore, cioè quali sono le caratteristiche di un lavoro che, se rifiutato, fa perdere al lavoratore stesso il diritto.
Il nuovo lavoro è congruo se:
Per conteggiare la distanza e/o i tempi necessari per raggiungere le località, si possono utilizzare, come parametri di riferimento, i dati disponibili presso i servizi pubblici di linea e le Ferrovie dello Stato.
Inps – Modello SR105 (pdf)
Cassa integrazione ordinaria
Cassa integrazione straordinaria
Indennità di disoccupazione
La mobilità
Diritti dei lavoratori parasubordinati