Lavoro

Il lavoro parasubordinato

Lavorare con ritenuta d'acconto

Il lavoro con ritenuta d'acconto è usato soprattutto nelle collaborazioni professionali e nei rapporti di lavoro parasubordinati.  Può essere soggetto a due formule:

  • collaborazione a progetto, in cui si definiscono i termini delle prestazioni di lavoro;
  • collaborazione occasionale, accordo puramente verbale in cui vengono specificate le mansioni da svolgere, la durata del lavoro (non può avere una durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente), il compenso e le modalità di pagamento.

Per entrambi il compenso non può superare i cinquemila euro nello stesso anno solare.

Il lavoratore può essere adibito a qualsiasi mansione e non gli è richiesta né l'iscrizione ad albi né l'apertura di una partita Iva, poiché il suo corrispettivo è assoggettato a ritenuta d'acconto pari al 20 per cento. Tuttavia, il collaboratore ha il diritto di svolgere la sua attività in modo autonomo senza vincoli di orario. Se il reddito annuo è superiore ai cinquemila euro v'è l'obbligo di iscrizione nella gestione separata dei collaboratori.

Costituiscono un'eccezione i lavori  relativi al diritto d'autore (scrittura, traduzione, ecc.): in questi casi la collaborazione non è soggetta al contributo Inps. Per questi compensi non esiste neanche il vincolo dei 5.000 euro lordi all'anno stabilito per le collaborazioni occasionali. Ciò significa che un traduttore letterario può percepire quanti redditi vuole dalle sue opere dell'ingegno.

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Decreto legislativo numero 276 del 10 settembre 2003
Borsa lavoro Regione Lombardia - le collaborazioni occasionali