I "parasubordinati" sono tutti quei lavoratori che, pur prestando la propria opera in maniera continuativa per un datore di lavoro, anziché beneficiare di un contratto da lavoro dipendente, sono vincolati da contratti temporanei, tipo lavoro a progetto o collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), spesso con l'obbligo di aprire la partita Iva.
In caso di invalidità, anche questi lavoratori hanno diritto all'"assegno ordinario di invalidità" (se invalidi almeno al 66 per cento) o alla "pensione di inabilità" (se invalidi al 100 per cento).
Entrambi i trattamenti, se liquidati a causa di infortunio o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita Inail riconosciuta per lo stesso evento. Se tale rendita è di importo inferiore all’assegno o alla pensione, l'Inps riconosce alla persona interessata la differenza tra i due trattamenti.
L’assegno ordinario di invalidità spetta ai lavoratori con una capacità lavorativa ridotta di almeno due terzi, a causa di infermità fisica o mentale.
Per averne diritto, sono richiesti 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio anteriore alla data della domanda. L'importo dell'assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati.
Si può continuare a lavorare anche se si percepisce l'assegno, ma in presenza di redditi da lavoro, esso viene ridotto in percentuale.
L'assegno ha validità triennale e può essere rinnovato per ulteriori 2 volte consecutive. Successivamente, se rinnovato ancora, diviene definitivo.
Può essere soggetto a revisione in qualsiasi momento, tramite accertamento. Se viene riscontrato un miglioramento, l’assegno è revocato dal mese successivo. Se invece ne vengono riconosciuti i requisiti, viene trasformato in pensione di inabilità.
Quando il lavoratore diviene totalmente inabile al lavoro in modo permanente (100 per cento), ha diritto a percepire la pensione di inabilità.
Per averne diritto, sono richiesti 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio anteriore alla data della domanda. L'importo dell'assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati, col sistema di calcolo contributivo.
La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Può essere soggetta a revisione in qualsiasi momento, tramite accertamento. Se viene riscontrato il recupero della capacità lavorativa, la pensione è revocata dal mese successivo.
Temi correlati
L’assegno ordinario di invalidità
La pensione di inabilità
I sistemi di calcolo delle pensioni