Congedi parentali, possibilità di assentarsi dal lavoro in caso di malattia, indennità di disoccupazione e maternità: vediamo come la legge italiana tutela i diritti del lavoratore parasubordinato.
In caso di malattia, i lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata Inps, (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori occasionali) hanno diritto all’indennità di malattia a carico del’Inps. Per i lavoratori con contratto a partita Iva l'indennità di malattia è erogata solo in caso di ricovero ospedaliero. Requisiti: almeno tre mesi di contribuzione, anche non continuativi, nei dodici mesi precedenti l’evento; reddito individuale, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, non superiore al 70 per cento del massimale contributivo, che nel 2009 è pari a pari a 91.507 euro.
Questo trattamento economico sostitutivo della retribuzione spetta alle lavoratrici madri (naturali, adottive o affidatarie) per una durata massima di 5 mesi. Spetta anche ai padri, ma solo se la madre non ne fa richiesta. Le lavoratrici parasubordinate, iscritte alla gestione separata Inps, devono dimostrare di aver versato almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità. L’importo del beneficio è pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero, derivante da collaborazione coordinata e continuativa o derivante da lavoro libero professionale, prodotto nei dodici mesi precedenti l’astensione per maternità.
Terminato il periodo di astensione obbligatoria della mamma, alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (collaboratori a progetto, titolari di assegni di ricerca e collaboratori coordinati e continuativi presso la Pa), hanno diritto all’astensione facoltativa, utilizzando un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. L'indennità, pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera, è corrisposta direttamente dall’Inps.
La cosiddetta "indennità una tantum co.co.pro." è un beneficio esteso ai collaboratori a progetto in via sperimentale nel triennio 2009-2011. La circolare Inps numero 74 del 26 maggio 2009 specifica che questo beneficio viene erogato una tantum, cioè una sola volta, e l'importo è pari al 30 per cento del reddito dell'anno precedente. Requisiti: iscrizione alla gestione separata e prestazione di lavoro per un solo committente.
Nel caso dei collaboratori a progetto, il contratto può essere rescisso in qualunque momento dalle due parti, salvo accordi in merito che fissino, in forma scritta, un periodo di preavviso da rispettare per entrambe le parti.
Lavorare con la partita Iva: come aprirla, come emettere fattura
Indennità di malattia
Indennità di maternità
Astensione dal lavoro per maternità
Congedi parentali
Indennità di disoccupazione
Le dimissioni del lavoratore
Le pensioni di invalidità per i lavoratori parasubordinati
Parasubordinati: a quali prestazioni Inps hanno diritto
Sostegni economici per i parasubordinati
Il telelavoro per i parasubordinati