Lavoro

Diritti dei lavoratori

Uguaglianza di trattamento dei sessi

La discriminazione sessuale sul lavoro è frequente e, spesso, esercitata in modo subdolo, tanto da non essere riconosciuta. Una delle sue forme, ad esempio, è quella delle offerte d’impiego discriminatorie. "Cercasi commessa", "Assumiamo uomo di 30 anni". Questi esempi di offerte di impiego, vengono considerati illeciti, perché attuano una discriminazione palese basata sul sesso. La legge, tuttavia, ammette la "unicità" di sesso, quale condizione determinante per lo svolgimento di una determinata attività, ad esempio: Ofelia può interpretarla solo una attrice, un vestito femminile può indossarlo solo una modella, un lavoro particolarmente pesante può svolgerlo solo un uomo.

Donne, lavoro e discriminazione: cosa prevede la legge

Le attuali norme contro la discriminazione di genere nel lavoro derivano da una Direttiva europea, la n. 54 del 2006, relativa al principio "delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego". Il suo obiettivo è quello di evitare disparità di trattamento tra uomini e donne nel mondo dell’occupazione e sradicare ogni forma di disparità e discriminazione che ancora sopravvive negli ambienti di lavoro. La Direttiva è stata recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 5 del 2010. Eccone di seguito i punti principali.

  • È vietata ogni discriminazione per ragioni connesse al sesso, allo stato di gravidanza, di maternità o paternità, anche adottive.
  • Vengono garantiti a tutti l'accesso al lavoro, la parità di trattamento economico a parità di mansione e la mobilità verticale nella carriera.
  • Tra i fattori discriminanti, vengono inclusi i trattamenti di sfavore subiti da chi ha rifiutato comportamenti indesiderati o molestie sessuali (espresse a livello fisico, verbale o non verbale), che violino la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e creino un clima intimidatorio e offensivo.
  • Sono sanzionabili anche le discriminazioni cosiddette "indirette", ossia quelle provocate da disposizioni, prassi e atteggiamenti in apparenza neutri, che però mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di svantaggio, rispetto ai lavoratori dell'altro sesso.
  • È vietata qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, relativa alle retribuzioni, sanzionando i datori di lavoro che discriminano le lavoratrici con l'ammenda da 250 a 1.500 euro; se il datore di lavoro non ottempera alla sentenza che accerta la discriminazione, viene sansionato con un'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi.
  • Riguardo all'età pensionabile, la legge riconosce alle lavoratrici il diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini. Proprio in virtù della Direttiva, l'età per la pensione di vecchiaia delle donne del pubblico impiego è stata portata a 65 anni, dal momento che lo Stato, quando è datore di lavoro, non può attuare una discriminazione di genere.
  • È inoltre prevista la possibilità che associazioni e organizzazioni sindacali rappresentative del diritto o dell'interesse leso possano costituirsi in giudizio, ed è riconosciuta la tutela giudiziaria non solo alle vittime, ma anche a coloro che pagano per aver difeso una persona discriminata. Vengono infine potenziati gli organismi di parità.
Pari opportunità nella Pubblica Amministrazione

La legge n. 183 del 2010 prevede che che le PA costituiscano al proprio interno un "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", formato da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ente e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, col vincolo di una presenza paritaria di entrambi i generi.

Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorandone l'efficienza delle prestazioni, in un contesto di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e contrastando di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

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Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5
Dipartimento per le Pari Opportunità