La discriminazione sessuale sul lavoro è frequente e, spesso, esercitata in modo subdolo, tanto da non essere riconosciuta. Una delle sue forme, ad esempio, è quella delle offerte d’impiego discriminatorie. "Cercasi commessa", "Assumiamo uomo di 30 anni". Questi esempi di offerte di impiego, vengono considerati illeciti, perché attuano una discriminazione palese basata sul sesso. La legge, tuttavia, ammette la "unicità" di sesso, quale condizione determinante per lo svolgimento di una determinata attività, ad esempio: Ofelia può interpretarla solo una attrice, un vestito femminile può indossarlo solo una modella, un lavoro particolarmente pesante può svolgerlo solo un uomo.
Le attuali norme contro la discriminazione di genere nel lavoro derivano da una Direttiva europea, la n. 54 del 2006, relativa al principio "delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego". Il suo obiettivo è quello di evitare disparità di trattamento tra uomini e donne nel mondo dell’occupazione e sradicare ogni forma di disparità e discriminazione che ancora sopravvive negli ambienti di lavoro. La Direttiva è stata recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 5 del 2010. Eccone di seguito i punti principali.
La legge n. 183 del 2010 prevede che che le PA costituiscano al proprio interno un "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", formato da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ente e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, col vincolo di una presenza paritaria di entrambi i generi.
Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorandone l'efficienza delle prestazioni, in un contesto di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e contrastando di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
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Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5
Dipartimento per le Pari Opportunità