Il trattamento di fine rapporto (Tfr) - chiamato anche liquidazione o buonuscita - è quella parte della retribuzione del lavoro subordinato che viene erogata quando il rapporto di lavoro finisce.
Il Trattamento di fine rapporto si accumula e matura nel corso di tutta la vita lavorativa. Il singolo lavoratore deve scegliere tra due opzioni:
Se si lavora in un’azienda con meno di 50 dipendenti, il Tfr continua a essere accantonato comunque presso il datore di lavoro.
Se si lavora in un’azienda con più di 50 dipendenti, il datore di lavoro è obbligato a versare il Tfr al fondo della Tesoreria di Stato gestito dall’Inps.
In entrambi i casi, il lavoratore deve rivolgersi sempre al proprio datore di lavoro: è infatti quest’ultimo che provvede ad erogare le anticipazioni e la liquidazione del Tfr.
Per chi sceglie questa opzione, il Tfr va a confluire nel fondo di previdenza, a scelta tra le seguenti forme di pensione complementare:
Un lavoratore che ha firmato un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ai sei mesi non è obbligato a scegliere la destinazione del Tfr, perché questo viene restituito (liquidato) dal datore di lavoro nel momento in cui finisce il contratto.
Chi ha scelto di lasciare il Tfr in azienda, quando cessa il rapporto di lavoro, riceve la liquidazione dell’intero Tfr maturato fino a quel momento.
Chi invece ha destinato l’intero Tfr ad un fondo complementare, non ha diritto alla liquidazione. Quando si interrompe il rapporto di lavoroi, il lavoratore può:
Il trasferimento della propria posizione ad un'altra forma pensionistica complementare può avvenire:
Il riscatto, totale o parziale, della posizione previdenziale può essere ottenuto dal lavoratore nei seguenti casi:
In caso di morte prima della pensione - sia nel caso del Tfr lasciato in azienda, sia nel caso del Tfr destinato a un fondo di previdenza complementare - l’intera posizione maturata è riscattata dagli eredi, secondo quanto previsto dalla legge o da chi è stato indicato come beneficiario dal titolare (ma solo nel caso di fondo di previdenza complementare). In mancanza di questi, la somma viene assorbita dal fondo collettivo, o destinata a fini sociali, se si tratta di un fondo individuale.
La possibilità di usufruire di anticipazioni della somma maturata col Tfr, anche prima della cessazione del rapporto di lavoro, cambia in base al tipo di scelta compiuta, se lasciare il Tfr in azienda o destinarlo alla previdenza complementare.
I lavoratori che hanno scelto di lasciare il Tfr in azienda, dopo soli 8 anni di occupazione presso la stessa azienda, possono chiedere l’anticipazione fino al 70 per cento del Tfr maturato fino a quel momento. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nell’arco di tutto il rapporto di lavoro (per ogni contratto firmato) e viene detratta dal Tfr. La richiesta è ammessa solo per le seguenti cause:
I lavoratori che hanno scelto di aderire ad un fondo, possono usufruire di anticipazioni, calcolate sulla base dei versamenti effettuati e dei rendimenti realizzati fino al momento della richiesta. La richiesta è ammessa solo per le seguenti cause:
Al momento di andare in pensione, i lavoratori che hanno scelto di lasciare il Tfr in azienda ricevono la liquidazione di quanto maturato, secondo quanto stabilito dall’articolo 2120 del Codice Civile.
I lavoratori che hanno fatto confluire il Tfr in un fondo di previdenza complementare, alla maturazione dei requisiti per andare in pensione, ricevono invece la rendita maturata nel corso degli anni. Per legge, almeno il 50 per cento di quanto maturato deve essere erogato in questa forma.
La rendita può essere vitalizia (cioè erogata mensilmente fino al decesso) o reversibile su un altro beneficiario. Oppure si può ottenere la certezza che le rate vengano pagate per un determinato numero di anni, indipendentemente da quanto resta in vita il titolare. In questo caso, le rate rimanenti vengono poi pagate ai beneficiari o agli eredi.
Il lavoratore che va in pensione può chiedere subito, in forma di capitale, il 50 per cento di quanto accumulato con la forma pensionistica complementare. Può ricevere l’intero capitale solo ad una condizione: se l'eventuale trasformazione in rendita del 70 per cento di quanto maturato con i contributi versati al fondo di previdenza complementare, produrrebbe una pensione inferiore alla metà dell’assegno sociale Inps.
La normativa che regola questa materia è costituita dal Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, modificato dalla Legge n. 196 del 2006 (finanziaria 2007).
In base alla legge n. 122 del 2010, il trattamento di fine rapporto viene erogato ai dipendenti pubblici a rate, e precisamente:
Previdenza complementare e fondi pensione
Cassa integrazione straordinaria
Il preavviso di licenziamento
La cessione del quinto dello stipendio
Previdenza Complementare
Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005