Lavorare per pagarsi gli studi o per essere indipendenti dalla famiglia, oppure studiare per poter migliorare il proprio livello culturale e, magari in futuro, anche la qualifica professionale. Per poter far ciò gli studenti lavoratori godono di importanti agevolazioni. In particolare i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, a svolgere turni di lavoro agevolati e alle cosiddette 150 ore.
Le cosiddette 150 ore consistono nella possibilità di frequentare corsi e lezioni per un totale di 150 ore. I contratti nazionali, diversi per ogni categoria, disciplinano le modalità per poter usufruire di tali ore. Le 150 ore sono suddivise in 50 ore annuali per tre anni e contrattualmente configurabili come "permessi straordinari retribuiti "da godere solo se orario di lavoro e orario di frequenza vanno a coincidere anche solo parzialmente. L'utilizzo delle 150 ore è riconosciuto anche per le università telematiche.
In via generale, lo studente-lavoratore deve presentare una domanda alla direzione del luogo di lavoro e le successive certificazioni di frequenza. La certificazione mensile è vincolante per avere diritto ad ore retribuite per la presenza ai corsi di studio.
Il diritto a svolgere il lavoro secondo turni agevolati, spetta a tutti i lavoratori, non in prova, che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici riconosciuti.
È inoltre previsto il diritto a permessi di studio giornalieri, per svolgere esami. La concessione del permesso giornaliero retribuito è, per il datore di lavoro, vincolante. Il numero di permessi per sostenere esami od esoneri non è soggetto a limite. Il lavoratore può usufruire del permesso anche quando non vi sia coincidenza di orari (assenza per tutta la giornata). Nei casi in cui sia necessario al lavoratore recarsi in località distanti, il permesso può estendersi sino a coprire i tempi del viaggio. Per certificare la presenza all'esame, basta un qualunque attestato che indichi: intestazione della sede universitaria o dell'istituto, giorno della prova, esito della prova, timbro o firma del professore o dell'amministrazione universitaria.
Per chi è ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, la concessione al congedo straordinario non è scontata. A decidere è l'amministrazione dell'azienda presso cui si lavora. Qualora venga concesso il congedo e il dipendente interrompa il rapporto di lavoro entro i due anni successivi al periodo di aspettativa, il lavoratore sarà tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.
Gli adolescenti o i giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono inoltre svolgere durante le vacanze estive, tirocini estivi di orientamento. Come ogni tirocinio, non è un rapporto di lavoro, ma costituisce un'esperienza formativa svolta in azienda.
Congedi e permessi retribuiti
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Università: tasse ed esenzioni