Lavoro

Diritti dei lavoratori

Riscatto per la pensione

Per poter accelerare la maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità (che sono dati da una combinazione dell'età anagrafica e del numero di anni di lavoro effettivo), è possibile "riscattare" i periodi di tempo nei quali si sono svolte determinate attività. Una volta riscattati, tali periodi vanno ad aggiungersi a quelli nel corso dei quali sono stati pagati i normali contributi previdenziali, consentendo di aumentare gli anni totali di contribuzione.

Maternità e paternità

Sono riscattabili, a domanda, i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità, a prescindere dal fatto che tali periodi si siano verificati prima, durante o dopo un rapporto di lavoro. La paternità è riscattabile solo per periodi successivi al 28 marzo 2000 e per i 3 mesi successivi alla nascita del bambino, entro i primi 8 anni di vita.

L'onere del riscatto è a totale carico del richiedente e varia in relazione all'età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione media settimanale percepita, determinata come per i trattamenti pensionistici.

Corso di laurea

Il riscatto del corso legale di laurea è ammesso a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio. Sono esclusi i periodi di iscrizione fuori corso o quelli già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. Per maggiori dettagli, si veda la pagina sul riscatto degli anni di laurea.

Lavoro all'estero 

I lavoratori dipendenti possono richiedere il riscatto del lavoro prestato in Paesi non convenzionati. I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto, il cui ammontare varia in base all'età e al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita all’atto della domanda, al numero delle settimane riscattate e all'anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente.

Il riscatto può essere richiesto anche dai superstiti del lavoratore. La richiesta di riscatto per lavoro all’estero può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l’Inps.

Periodi privi di contribuzione

Possono essere riscattati i periodi di: interruzione o sospensione del rapporto di lavoro; formazione professionale, studio e ricerca; interruzione tra un lavoro e l'altro; attività da lavoro dipendente svolto in forma stagionale, temporanea o discontinua; intercorrenti nel lavoro con contratto a part-time, verticale o ciclico. La domanda può essere presentata anche dai superstiti.

Periodi di collaborazione coordinata e continuativa

È possibile riscattare i periodi di attività svolta come collaboratori coordinati e continuativi precedenti il 1 aprile 1996, data di istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata dell'Inps. Per poter usufruire del riscatto, il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione Separata, con almeno un contributo mensile versato. I periodi lavorati devono essere comprovati attraverso documenti di data certa, dai quali si possa rilevare l’effettiva esistenza del rapporto di collaborazione.

Possono essere riscattati fino ad un massimo di cinque anni. L'onere è quantificato assumendo come base l’aliquota pensionistica di finanziamento della Gestione Separata, in vigore alla data della domanda di riscatto.

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