La materia dell'orario di lavoro è disciplinata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, oltre che dal Codice civile (articoli da 2107 a 2109), dalla Legge n. 133 del 2008, la quale ha modificato quanto precedentemente stabilito dal Decreto legislativo n. 66 del 2003. Ulteriori modifiche sono state apportate dalla Legge n. 183 del 2010 ("Collegato lavoro").
L’orario di lavoro è fissato per un massimo di 40 ore settimanali. La durata media comprensiva di straordinari, invece, non può superare le 48 ore. In caso di superamento di tale soglia, le imprese con più di 10 dipendenti devono avvisare l’ispettorato del lavoro competente per territorio, motivando il prolungamento dell’orario.
Per lavoro straordinario s'intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro. Il lavoro straordinario non deve superare il tetto massimo di 48 ore settimanali. In assenza di contratti collettivi, prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste solo previo accordo tra datore e lavoratore, per una durata che non può eccedere le 250 ore annuali.
Se l'orario di lavoro giornaliero va oltre le 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro. Interesante notare come la legge riconosca tale diritto non solo per consumare il pranzo e per recupaerare le energie psico-fisiche, ma anche per "attenuare il lavoro monotono e ripetitivo".
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Per le modalità si rinvia ai contratti collettivi. Sono esclusi dalla consecutività delle 11 ore di riposo:
Il lavoratore ha diritto, ogni 7 giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Tale periodo di riposo consecutivo va calcolato come media, in un periodo non superiore a 14 giorni. In 14 giorni di calendario, cioè, devono essereci 48 ore di riposo.
Il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Viene considerato lavoratore notturno chi lavora almeno tre ore nel periodo compreso tra le 24 e le 5 della mattina, per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. Il lavoratore notturno non deve comunque lavorare più di otto ore nell’arco delle 24 ore.
In caso di violazione della durata media dell’orario settimanale di lavoro (48 ore comprensive di straordinario) e della normativa sui riposi settimanali, si applica una sanzione da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi), la sanzione è da 400 a 1.500 euro. Se i lavoratori sono 10 e i periodi sono 5, la sanzione è da 1.000 a 5.000 euro. Se la violazione riguarda la normativa sulle ferie, la multa va da 100 a 600 euro.
Il contratto di lavoro part-time
Chi decide sulle ferie
Il telelavoro
Legge 6 agosto 2008, n. 133
Decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003
Legge 4 novembre 2010 n. 183 ("Collegato lavoro")