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Per i genitori e i parenti che assistono il disabile la legge prevede delle agevolazioni. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di un minore con handicap in situazione di gravità, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro.
Questi periodi di assenza, sono retribuiti con un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione e sono computati nell'anzianità' di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. In alternativa, la madre o il padre, hanno diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito sempre fino al compimento del 3° anno di vita del bambino. In caso di pluralità di persone con handicap grave nel nucleo familiare possono essere cumulati, nel mese, più permessi. Questo è quanto prevede la legge numero 104 del 5 febbraio 1992.
In presenza di un figlio di età inferiore ai 3 anni ammalato, e di uno con handicap, e' ammessa la cumulabilità tra permessi e assenze per malattia del bambino. La madre lavoratrice dipendente, anche se non assicurata per le prestazioni economiche di maternità, può trasferire al padre il diritto ai permessi. I giorni di permesso possono essere frazionati in mezze giornate.
La sentenza numero 233 del 2005 della Corte Costituzionale stabilisce che i permessi possano essere estesi ai fratelli non solo in caso di decesso dei genitori, ma anche se quest’ultimi siano totalmente impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché loro stessi inabili. Temi correlati L’handicap, l’invalidità e la disabilità Quando il figlio è disabile
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