In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni, al lavoratore spetta un sostegno economico: l'indennità di disoccupazione ordinaria.
L'indennità di disoccupazione spetta sia ai lavoratori con contratto a tempo determinato, alla scadenza del termine del contratto, che indeterminato, in caso di licenziamento.
Essa invece non spetta a chi si dimette volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e di coloro che si sono dimessi per giusta causa. Il lavoratore che ha dato le dimissioni in seguito al mancato pagamento degli stipendi da parte del datore di lavoro, ha diritto all'indennità di disoccupazione anche dopo aver ottenuto le somme spettanti.
I requisiti per accedere all'indennità possono essere:
L'indennità di disoccupazione viene corrisposta nella misura del 60 per cento per i primi 6 mesi, del 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. La percentuale è calcolata rispetto alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro.
L'importo viene corrisposto ogni mese - con una modalità a scelta dell'interessato tra assegno circolare, bonifico bancario o sportello - per un periodo massimo di 8 mesi (12 mesi per chi ha compiuto 50 anni).
Il diritto a ricevere l'indennità decade nel momento in cui si è destinatari di un nuovo contratto o si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o di invalidità).
L’indennità, in questo caso, viene corrisposta con un unico versamento pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento successivamente, fino ad un massimo di 180 giorni. La percentuale è calcolata rispetto alla retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell’anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni.
Per entrambe le tipologie di requisiti, nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il mancato accoglimento.
La domanda per l'indennità di discoccupazione va presentata alla sede Inps o ai Centri per l’impiego più vicini alla residenza o al domicilio abituale. In ogni caso, ogni sede Inps, anche territorialmente non competente, è obbligata a ricevere la domanda.
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento, se esso è avvenuto per motivi connessi alla situazione aziendale, oppure 98 giorni, in caso di licenziamento in tronco per giusta causa.
L'Inps ha attivato sul suo sito web, nella sezione "Al servizio del cittadino", un servizio telematico per l'invio della domanda di disoccupazione on line. Basta essere titolari di un Pin, cioè un codice personale di riconoscimento rilasciato sempre via web dall’istituto di previdenza, che permette di accedere alla procedura per l’invio della richiesta, stampare la domanda e la relativa ricevuta.
I collaboratori a progetto hanno diritto ad un'indennità, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011 (circolare Inps 36/2010). Il beneficio viene erogato una tantum, cioè una sola volta, per un importo pari al 30 per cento del reddito dell'anno precedente. Tra i requisiti per ottenere questo sostegno ci sono l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps e la monocommittenza, cioè aver lavorato per un solo datore di lavoro.
Le informazioni di questa pagina sono aggiornate a quanto stabilito dalla Legge 247/07 e dalle circolari Inps n. 115/2008 e 36/2010.
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