|
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni, al lavoratore spetta un sostegno economico: l'indennità di disoccupazione ordinaria.
Per richiederla occorre presentare la domanda di disoccupazione all'Inps, anche tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego, entro 68 giorni dal licenziamento. Il diritto decorre dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
Possono presentare la domanda i lavoratori
-
con almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria
-
con una anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro
-
che hanno versato almeno un contributo settimanale nell’anno precedente a quello per il quale si chiede l’indennità e hanno lavorato almeno 78 giornate nell’anno precedente a quello nel quale è erogato il contributo
Ricordiamo che l'Inps ha attivato sul suo sito web, nella sezione Al servizio del cittadino, un servizio telematico per l'invio della domanda di disoccupazione on line. Basta essere titolari di un Pin, cioè un codice personale di riconoscimento rilasciato sempre via web dall’istituto di previdenza, che permette di accedere alla procedura per l’invio della richiesta, stampare la domanda e la relativa ricevuta.
Al disoccupato viene corrisposta l’indennità per un periodo di 180 giorni. Dal 1° gennaio 2008 l’indennità è passata a 8 mesi che diventano 12 per i lavoratori che hanno superato i 50 anni. Ai lavoratori che sono stati sospesi, spetta invece il contributo per un massimo di 65 giorni.
Con il messaggio numero 16410 del 20 luglio 2009, l'Inps chiarisce che il lavoratore che ha dato le dimissioni in seguito al mancato pagamento degli stipendi da parte del datore di lavoro, ha diritto all'indennità di disoccupazione anche dopo aver ottenuto le somme spettanti, poichè il ritardato pagamento delle retribuzioni non preclude il diritto a questo sostegno economico.
L'indennità, soggetta al limite di un importo massimo mensile lordo, è corrisposta nella misura del 60% dell’ultima retribuzione percepita per i primi sei mesi, del 50% per il settimo mese e del 40% per i mesi successivi. L’indennità cessa quando
-
si sono percepite tutte le giornate di indennità
-
si inizia un nuovo lavoro
-
si va in pensione
-
si viene cancellati dalle liste di disoccupazione
La circolare Inps numero 36 del 9 marzo 2010, definisce nel dettaglio l'indennità di disoccupazione ai collaboratori a progetto, in via sperimentale per il triennio 2009-2011. Il beneficio viene erogato una tantum, cioè una sola volta, e l'importo è pari al 30% del reddito dell'anno precedente. Tra i requisiti per ottenere questo sostegno ci sono l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps e la monocommittenza, cioè aver lavorato per un solo datore di lavoro.
Temi correlati Il licenziamento I centri per l'impiego Le dimissioni del lavoratore
Link consigliati Inps - Indennità di disoccupazione Inps - circolare numero 36 del 9 marzo 2010 |