L'arbitrato è un istituto finalizzato a risolvere le controversie e le liti sul lavoro, in materie come permessi e ferie, qualifica e mansioni, progressioni e carriera, orario di lavoro, eccetera. Grazie all'arbitrato, è possibile evitare il percorso ordinario del contenzioso - che consiste nel rivolgersi al Giudice di Pace – per rimettersi ad un arbitro scelto dalle parti (il datore di lavoro e il lavoratore).
Per poter usufruire dell'arbitrato, è però necessario che si verifichino 3 condizioni:
Sottoscrivere la clausola compromissoria è una scelta che consente, nel momento in cui si verifichi un contenzioso, di poter usufruire dell'arbitrato. La clausola, sottoscritta da entrambe le parti, deve essere certificata da una commissione di certificazione, che accerti l'effettiva volontà delle parti di delegare ad arbitri la risoluzione di controversie.
Tale sottoscrizione può avvenire in qualsiasi momento del rapporto di lavoro, purché dopo il periodo di prova. È bene che il lavoratore si faccia assistere, in questo, da un legale di fiducia o da un rappresentante del sindacato o di un'associazione di categoria.
La normativa esclude dall'arbitrato le liti che riguardano la risoluzione del contratto di lavoro, ossia dimissioni e licenziamenti, oltre a quelle in tema di contributi previdenziali e sicurezza sul lavoro.
Quando nasce una controversia sul rapporto di lavoro, se riguarda una delle materie previste, è possibile:
L'arbitrato produce un lodo, cioè una decisione sulla questione oggetto di contesa. Il lodo è annullabile solo nei casi in cui le procedure seguite non siano state corrette.
È possibile ricorrere all'arbitrato in ogni rapporto di lavoro che rientri nelle materie disciplinate dall'articolo 409 del codice di procedura civile, come ad esempio:
Approfondimenti
L'articolo 409 del Codice di Procedura civile (pdf)
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