Congedi e permessi retribuiti
Il lavoratore dipendente ha il diritto di fruire, in alcune circostanze, di permessi o congedi retribuiti, cioè periodi di astensione dall’obbligo della prestazione lavorativa, potendo godere del mantenimento del posto di lavoro, della conservazione del trattamento retributivo e del riconoscimento dell’anzianità di servizio.
I permessi retribuiti sono una delle forme mediante le quali vengono attuati – limitatamente ai lavoratori dipendenti – alcuni principi fondamentali contenuti nella Costituzione, tra cui quelli di solidarietà sociale ed uguaglianza.
Oltre all'astensione dal lavoro per malattia o maternità, i casi di permessi e/o congedi retribuiti nell’ordinamento italiano sono i seguenti:
- congedo matrimoniale (15 giorni);
- congedo parentale (6 mesi a genitore nei primi 8 anni di vita del bambino, per un massimo totale di 10 mesi);
- permessi per l’assistenza dei disabili (2 anni nell’arco della vita lavorativa);
- permessi e congedi per motivi personali e/o familiari (3 giorni l'anno);
- permessi per motivi di studio (massimo 250 ore totali);
- congedi formativi (massimo 150 ore);
- permessi per visite mediche (variabile in base al contratto);
- permessi per donatori di sangue e di midollo osseo (24 ore per la donazione di sangue);
- permessi elettorali (intera durata delle operazioni elettoriali, per lo svolgimento delle attività inerenti, tipo presidente, scrutatore, ecc.);
- permessi per cariche pubbliche ed elettive (variabile in base alla carica);
- permessi per attività sociali e di volontariato (fino a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni all’anno per prestare soccorso e assistenza in casi di calamità e catastrofi).
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