Accanto allo stanziamento di risorse per i nuclei familiari, come assegni e sgravi fiscali, lo Stato ha predisposto interventi miranti alla valorizzazione dell’economia del tempo, per aiutare i genitori che lavorano a crescere i propri figli attraverso l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore.
Decorso il periodo di astensione obbligatoria, infatti, i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo di sei mesi. Se utilizzati da entrambi i genitori, le astensioni dal lavoro non possono superare il limite complessivo di dieci mesi.
Il decreto legislativo numero 115 del 23 aprile 2003 ha esteso il diritto al congedo parentale e il relativo trattamento economico e previdenziale alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Per contrastare il precariato la legge ha stabilito che anche i lavoratori a progetto e iscritti alla gestione separata dell’Inps, e in generale i lavoratori con contratti precari, hanno diritto all’indennità di malattia e ai congedi parentali.
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Parlamento italiano - Decreto Legislativo numero 115 del 23 aprile 2003