In caso di malattia, il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro e può godere di un trattamento economico adeguato, stabilito dalla legge e dai contratti collettivi. E’ quanto stabilisce l’articolo 2110 del Codice civile. Al lavoratore assente per malattia, infatti, spetta o la retribuzione a carico del datore di lavoro, se la legge o la contrattazione collettiva lo prevedono, e/o un’indennità di malattia a carico dell’Inps.
Ecco cosa prevede la legge, in base al tipo di contratto di lavoro.
In caso di contratto a tempo determinato o indeterminato, per ottenere il trattamento economico sostitutivo, il lavoratore deve presentare al datore un certificato, compilato dal proprio medico di base, in triplice copia, da trasmettere (entro 2 giorni) all’azienda e all’Inps, che attesti la malattia. Il lavoratore, in ogni caso, in caso di malattia, è tenuto a comunicare tempestivamente la propria assenza al datore di lavoro. Deve poi sottoporsi ad accertamenti sanitari, di competenza delle Asl. Nel caso del settore privato, se il lavoratore è assicurato presso l’Inps per l’indennità economica di malattia, sarà lo stesso istituto di previdenza ad effettuare i controlli.
La sospensione del rapporto di lavoro può prolungarsi fino ad un massimo di 3 mesi, per anzianità di servizio inferiore ai dieci anni, e fino a 6 mesi per anzianità di servizio superiore ai dieci anni. La durata può essere modificata dai singoli contratti collettivi di categoria. Questi ultimi possono prevedere la possibilità, per il lavoratore, di chiedere, prima della scadenza del termine del periodo di malattia, un ulteriore periodo di aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità di servizio.
Se la malattia si prolunga, il lavoratore deve inviare un ulteriore certificato, il primo o, al massimo, il secondo giorno dopo la scadenza del precedente, per assicurarsi la continuità nel pagamento dell’indennità di malattia. In ogni caso superato il periodo previsto dal contratto, il datore di lavoro può licenziare il suo dipendente.
L’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps spetta a partire dal 4° giorno e fino ad un massimo di 180 giorni in un anno solare. Questa è solitamente anticipata dal datore di lavoro, nel momento in cui provvede alla retribuzione per il periodo successivo alla malattia e, in ogni caso, non può essere inferiore al 50% della retribuzione del mese precedente.
Nel caso dei collaboratori a progetto, l’articolo 66 del decreto legislativo numero 276 del 10 settembre 2003, specifica che il periodo di malattia non comporta l’estinzione del rapporto di lavoro: questo rimane sospeso, ma senza trattamento economico. Inoltre, se la durata della malattia si protrae per oltre un sesto della durata complessiva del contratto, o comunque per oltre 30 giorni, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto.
La legge Finanziaria 2007 ha introdotto nuove tutele per i lavoratori precari: i lavoratori parasubordinati e assimilati, iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori occasionali) hanno diritto all’indennità di malattia a carico del’Inps. Ecco i requisiti da possedere:
La malattia è indennizzata per un numero massimo di giornate pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni. Tale numero non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni. Sono escluse dalla tutela economica le malattie di durata inferiore a quattro giorni.
Tra i motivi che giustificano l’assenza dal posto di lavoro, rientrano:
I controlli, da parte delle Asl, per verificare l’effettivo stato di salute, possono essere effettuati sui lavoratori sia del settore pubblico che privato, attraverso visite a domicilio o presso ambulatorio, tra le 10 e le 12 o tra le 17 e le 19 di tutti i giorni, compresi festivi. Ricordiamo che la sentenza della Corte di Cassazione numero 3790 del 19 febbraio 2007, ha stabilito che, anche in caso di esaurimento nervoso, c’è l’obbligo del lavoratore di sottoporsi a controlli o visite fiscali a domicilio.
In caso di assenza ingiustificata al controllo domiciliare o alla visita in ambulatorio è prevista la sospensione dell’indennità totale per i primi dieci giorni di malattia. In caso di assenza ingiustificata alla seconda visita di controllo, l’Inps sospende la metà del trattamento economico. L’assenza alla terza visita di controllo, comporta la sospensione dalla data dell’ultima assenza. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo o visita fiscale, infine, può essere punito con il licenziamento.
Per i dipendenti pubblici, i decreti-legge 112/2008, 78/2009 e 150/2009 hanno introdotto misure in riferimento al trattamento economico, alla certificazione della malattia e alle fasce orarie di reperibilità, nel tentativo di riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello del settore privato:
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