Lavoro

I contratti

Il contratto a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo determinato, o contratto a termine, costituisce una vera e propria forma di assunzione del lavoratore, che si differenzia dalla formula a tempo indeterminato per avere una scadenza temporale. Nato più come eccezione, che come regola, per andare incontro alle esigenze di flessibilità dei datori di lavoro, è diventata una delle tipologie contrattuali più diffuse.

Quando è permesso

I datori possono ricorrervi solo per ragioni specifiche:

  • tecniche, ad esempio bisogno di personale con qualifiche non presenti tra i dipendenti dell'azienda;
  • produttive ed organizzative, ad esempio a seguito di temporanei picchi di richiesta da parte del mercato, o per lavori stagionali;
  • sostitutive, nei confronti di dipendenti in ferie o in maternità (ma è vietato farlo in caso di sciopero).

Il ricorso a tale tipo di contratto non è consentito, invece, nelle unità produttive in cassa integrazione ordinaria o dove ci sono stati licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti, salvo che non sia specificato diversamente negli accordi sindacali.

Anche le Pubbliche amministrazioni possano ricorrere ai contratti a tempo determinato, ma solo per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale.

Quanto può durare

Il contratto a tempo determinato non può avere una durata superiore ai 3 anni, ad eccezione dei contratto per i dirigenti, che può durare fino a 5 anni.

Il contratto può essere prorogato una sola volta, a patto che la proroga sia riferibile a ragioni oggettive (le stesse che possono giustificare il tempo determinato) e alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a termine è stato inizialmente stipulato.

Se il rapporto di lavoro prosegue dopo lo scadere del termine, il datore ha l'obbligo di corrispondere al lavoratore, per ogni giornata di prosecuzione, una maggiorazione della retribuzione pari al 20 per cento, fino al decimo giorno successivo, e pari al 40 per cento per ogni giorno ulteriore.

Conversione a tempo indeterminato

A determinate condizioni, si verifica automaticamente la conversione a tempo indeterminato del rapporto stesso:

  • se il contratto è di durata inferiore a 6 mesi, la conversione si verifica quando il rapporto prosegue oltre il ventesimo giorno dopo la scadenza;
  • se il contratto è di durata pari o superiore a 6 mesi, la conversione si verifica quando il rapporto prosegue oltre il trentesimo giorno dopo la scadenza.

In base al "Collegato Lavoro" (Legge n. 183 del 2010), chi intende contestare la legittimità del termine apposto al proprio contratto di lavoro, è tenuto a impugnarlo entro 60 giorni dalla scadenza del contratto stesso, a pena di decadenza  del diritto ad agire in giudizio.

Interruzione del contratto

Il contratto a tempo determinato non può essere interrotto prima della scadenza naturale, se non in presenza di "giusta causa". Ciò vale sia per il datore di lavoro, che altrimenti non può licenziare il lavoratore, sia per il lavoratore stesso, che in assenza di una giusta causa non può dimettersi.

La materia è regolata dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, modificato poi dalla Legge n. 247 del 2007 e dalla Legge n. 133 del 2008.

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