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12 Marzo 2010 - S. Massimiliano
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Lavoro
I contratti
Il telelavoro

E’ un contratto in cui la prestazione di lavoro svolta in collegamento da casa, da un telecentro o da luoghi diversi attraverso un computer, con l’impresa da cui si dipende o si collabora. Questa forma flessibile di impiego presenta dei vantaggi.

Per le organizzazioni, introdurre il telelavoro significa, innanzitutto, ridurre i costi. Inoltre, dando ai propri dipendenti la possibilità di organizzarsi autonomamente il lavoro, si aumenta la loro motivazione, la produttività e la creatività.

Per i telelavoratori, il primo e intuitivo vantaggio è la maggior libertà nel conciliare esigenze di lavoro ed esigenze personali/familiari. Da non trascurare, inoltre, il minor stress dovuto soprattutto agli spostamenti. Il fatto di poter gestire autonomamente la propria giornata lavorativa comporta anche un aumento della soddisfazione personale.

Per la società
, il primo fatto da considerare è che il telelavoro è in grado di creare nuove opportunità di lavoro, anche e soprattutto per i disabili, diminuendo al tempo stesso il traffico, l'inquinamento e i consumi energetici.

Ecco le principali regole stabilite dall’accordo-quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002.

Il telelavoro viene definito come una forma di organizzazione e/o di svolgimento della prestazione lavorativa che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o rapporto di lavoro in cui l’attività lavorativa viene svolta al di fuori dei locali dell’impresa (art 1).

Gli strumenti per lo svolgimento del telelavoro sono messi a disposizione del datore di lavoro che ne cura anche l’installazione e la manutenzione (art. 6).

Il datore di lavoro deve adottare gli strumenti necessari per garantire la sicurezza dei dati trattati ed elaborati (art. 4), nonché della salute del lavoratore (art.7).

Il ricorso al telelavoro è rimesso alla volontà del lavoratore e del datore di lavoro. Entrambi possono richiederlo e possono accettare o rifiutare. Il rifiuto del lavoratore non costituisce motivo di risoluzione del rapporto (art.2).

Nell’ambito della legislazione dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro (art.8).

Le disposizioni previste nel suddetto accordo-quadro costituiscono, in ogni caso, una cornice generale all’interno della quale trovano ampio spazio la contrattazione individuale e  collettiva.

Link consigliato
Formez - accordo quadro europeo sul telelavoro 16 luglio 2002

 

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