Il contratto di somministrazione prevede che un’impresa, detta utilizzatrice, possa rivolgersi ad un’altra impresa - cioè ad un'Agenzia per il lavoro - detta somministratore, per affittare nuove forze lavoro.
Per tutta la durata della somministrazione, il lavoratore in affitto svolge la propria attività nell’interesse dell’impresa utilizzatrice, nonché sotto la sua direzione e controllo. Quano i lavoratori vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, essi rimangono a disposizione dell'Agenzia per il lavoro, per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore.
Il contratto di somministrazione può essere di due tipi:
I singoli contratti di lavoro possono individuare altre ipotesi nelle quali sia consentito ricorrere alla somministrazione. Sono inclusi, oltre ai contratti nazionali o territoriali, anche quelli aziendali.
È possibile ricorrere al contratto di somministrazione a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - anche riferite all'ordinaria attività dell'utilizzatore - o nei casi in cui si assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (ad esempio, quelli inclusi in una procedura di licenziamento collettivo)
Al lavoratore interinale si applica il contratto collettivo nazionale dell’impresa utilizzatrice ed egli ha il diritto di usufruire dei servizi aziendali, sociali e assistenziali e può avere lo stesso orario di lavoro, giornaliero e settimanale, e lo stesso numero di ferie e di permessi degli altri dipendenti.
Non è possibile stipulare contratti di somministrazione nei seguenti casi:
Per il lavoratore, il vantaggio principale consiste nell'essere assunto, generalmente a tempo indeterminato, presso l'Agenzia per il lavoro che fornisce questo genere di servizi.
Per l’impresa utilizzatrice, il vantaggio principale è di poter utilizzare lavoratori che costituiscono un costo variabile, anziché fisso. Essa inoltre conserva intatto il proprio potere direttivo, a differenza di quanto accade per l'appalto.
Nel caso ad utilizzare la somministrazione sia una famiglia, quest'ultima viene sgravata dagli adempimenti legati alla gestione del rapporto di lavoro, a fronte, però, di un potenziale indebolimento del rapporto fiduciario con la persona che lavora.
La disciplina della somministrazione del lavoro è stata introdotta dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 (Legge Biagi). Temporaneamente interrotta dal 2007, è stata poi reintrodotta con la finanziaria del 2010 (Legge n. 191 del 2009). La disciplina è stata poi adeguata alla Direttiva europea 2008/104/CE, tramite il Decreto legislativo 2 marzo 2012, n.24.
Il distacco del personale
La mobilità
L'assunzione della colf e della badante
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Le Agenzie per il lavoro
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Legge Biagi)
Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010)
Decreto legislativo 2 marzo 2012, n.24 (attuazione Direttiva 2008/104/CE)
Ministero del lavoro - Somministrazione di lavoro