Lavoro

I contratti

Lavoro intermittente o a chiamata

Il lavoro intermittente o a chiamata, è una forma contrattuale - introdotta in Italia nel 2003, con la riforma del mercato del lavoro della legge 30 - mediante la quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, oppure per svolgere prestazioni in determinati periodi dell'anno.

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato e deve essere stipulato in forma scritta. I soggetti che possono stipulare questo tipo di contratto sono: i disoccupati  con meno di 25 anni ed i lavoratori con più di 45 anni che sono stati licenziati. Durante la durata del periodo di validità del contratto il lavoratore ha diritto a due tipologie di compensi, distinguendo se svolge l’attività lavorativa o è in attesa di chiamata.

Se non lavora, ma garantisce la sua disponibilità ad essere chiamato, il lavoratore ha diritto ad una indennità di disponibilità, che è stabilita dai contratti collettivi e non può essere inferiore ad un minimo stabilito con decreto ministeriale.

Se invece lavora, ha diritto al normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi, in proporzione alla prestazione effettivamente eseguita, al pari dei lavoratori che hanno le stesse mansioni.

Sono pertanto possibili due tipologie contrattuali:

1) lavoro intermittente con obbligo di disponibilità;

2) lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità.

L'eventuale rifiuto di rispondere alla chiamata, senza giustificato motivo, può comportare la risoluzione del rapporto e la restituzione della quota di indennità di disponibilità per il periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, oltre che il risarcimento del danno. In caso di malattia che ne comprometta la disponibilità, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro.

Limitazioni
  • Per il lavoro a chiamata non può essere applicata la disciplina relativa al lavoro part-time.
  • È vietato il ricorso al lavoro intermittente per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
  • Non può essere utilizzato per reintegrare personale a seguito di licenziamenti collettivi.

Link consigliato
Ministero del lavoro - Il contratto di lavoro intermittente