Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) è il contratto stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentative dei lavoratori (sindacati) e le associazioni dei datori di lavoro (associazioni di categoria), con lo scopo di:
Nel settore del pubblico impiego, il contratto collettivo è stipulato tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), che rappresenta per legge l'Amministrazione Pubblica nella contrattazione collettiva.
Il motivo principale per cui si tende a stipulare contratti nazionali, anziché a livello di singola azienda, è di preservare, nell'ambito di ciascuna categoria, una concorrenza corretta, basata su regole comuni di trattamento dei lavoratori. In altre parole, lo scopo è di impedire che le aziende si facciano concorrenza abbassando i costi, tramite il peggioramento delle condizioni dei lavoratori stessi.
Esempi di contratti collettivi possono essere facilmente consultati nell'Archivio nazionale gestito dal Cnel, che li contiene tutti (v. link a fondo pagina).
Una tendenza diversa, rispetto ai suddetti principi, è stata adottata con la Legge n. 106 del 2011 (Manovra correttiva), la quale ha previsto incentivi per i contratti territoriali o aziendali, tramite un regime fiscale e contributivo agevolato, anche se limitatamente al 2012.
Il rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dal contratto collettivo, anche dalle leggi in materia e dal contratto individuale. Queste tre fonti sono tra loro "gerarchicamente sovraordinate": prima viene la legge, poi il contratto collettivo, poi quello individuale.
Ma nel caso in cui ci siano discordanze, tra tali fonti, la regola generale da applicare è che la fonte inferiore (il contratto individuale rispetto al CCNL, il CCNL rispetto alla legge) possa prevalere, rispetto a quella superiore, derogandone le norme, se le norme che contiene sono più favorevoli al lavoratore. Se sono ad esso più sfavorevoli, prevale la fonte superiore. Dunque il contratto individuale del lavoratore vale di più, rispetto a quello collettivo, solo in senso migliorativo, per il lavoratore stesso.
Quando invece si tratta di fonti di pari gerarchia (ad es. tra diversi contratti nazionali), la regola da applicare è che prevale la fonte più recente: un contratto collettivo nazionale di lavoro può liberamente modificare il precedente, sia in modo peggiorativo, sia migliorativo.
L'interpretazione delle norme contenute nel contratto va fatta in base al Codice civile (articoli 1362-1371, si veda il file allegato). Il codice civile dice che, nell'interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto.
Inoltre, non se ne deve allargare il campo di applicazione: per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, quest'ultimo comprende unicamente gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Norme del Codice Civile sull'interpretazione del contratto (pdf)
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Archivio Nazionale dei Contratti Collettivi di Lavoro (Cnel)