L'apprendistato
Il contratto di apprendistato ha lo scopo di formare i giovani, non per la singola attività lavorativa ma per il mercato del lavoro. Al datore di lavoro che stipula contratti di apprendistato sono riconosciuti benefici contributivi, la cui erogazione è soggetta alla verifica della formazione svolta da parte del Ministero del lavoro.
Esistono tre tipologie di contratti
- il contratto di apprendistato diretto al compimento del diritto-dovere di istruzione e formazione è la forma più elementare di contratto di apprendistato diretta alla formazione dei giovani che abbiano compiuto 15 anni. Il contratto ha una durata fino a 3 anni, può riguardare qualsiasi settore dell’attività lavorativa e consente l’acquisizione di crediti formativi. La formazione dovrà essere sia interna che esterna all’azienda. Il numero di apprendisti che ogni datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate. Il datore di lavoro che non ha alle dipendenze maestranze specializzate può assumere fino a 3 lavoratori con contratto di apprendistato
- il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un approfondimento tecnico-professionale riguarda i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che potranno conseguire la qualificazione, attraverso formazione professionale ed acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Questo tipo di contratto può riguardare anche i giovani diciassettenni in possesso di qualifica professionale. Può essere stipulato per qualsiasi settore dell’attività con una durata massima di sei anni. Si possono sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante. La Finanziaria 2009, decreto legge numero 112 del 2008, ha stabilito che questo contratto non è più soggetto ad una durata minima di due anni, per cui può essere usato anche per i lavoratori stagionali
- il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione che può essere attivata in tutti i settori e nei confronti di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario compresi i dottorati di ricerca e le specializzazioni tecniche superiori. o per percorsi di alta formazione. Può riguardare anche i giovani di 17 anni in possesso di qualifica professionale.
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