Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro con funzione formativa, che consente ai giovani di acquisire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro e, ai datori di lavoro, di usufruire di diverse facilitazioni. Esso permette anche ai giovani di assolvere l’obbligo formativo, completando la propria formazione sul posto di lavoro come apprendisti, in alternativa al sistema scolastico e alla formazione professionale.
La legge prevede tre forme di apprendistato:
In tutti e tre i casi, è richiesto che il contratto sia stipulato in forma scritta, con indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale e la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro, sulla base degli esiti della formazione stabilita.
L'apprendista può essere qualificato e confermato in azienda anche prima della scadenza contrattuale stabilita. A differenza del passato, non è più prevista una durata minima del rapporto di apprendistato.
L'apprendistato è disciplinato dal Decreto legislativo n. 276 del 2003, modificato dalla Legge n. 133 del 2008. Di seguito sono descritte le caratteristiche delle tre forme previste dalla legge.
È destinato a giovani maggiori di 15 anni, dura fino a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
È destinato a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (con possibilità di riduzione a 17 anni), dura fino a 6 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
È destinato a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, la sua durata dipende dal titolo di studio o specializzazione da conseguire e può essere utilizzato per il conseguimento di un diploma, di titoli di studio universitari, nonché per la specializzazione tecnica superiore.
Il tutor aziendale è la figura, interna all’impresa, cui spetta il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato. I compiti del tutor sono: trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative; collaborare con la struttura di formazione esterna, integrandone le iniziative con la formazione sul luogo di lavoro; valutare l'attività dell’apprendista.
Le funzioni del tutor possono essere svolte: dal titolare stesso o da un socio, nelle imprese con meno di 15 dipendenti; dal titolare, socio o familiare coadiuvante, nelle imprese artigiane; da un lavoratore specializzato o qualificato, con almeno 3 anni di esperienza, nelle altre imprese.
La legge prevede, per il datore di lavoro che ricorre ad una qualsiasi delle tipologie di contratto di apprendimento, le seguenti forme di facilitazione:
Il collocamento obbligatorio
Licenziamento per giusta causa
Decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167 (Testo unico dell'apprendistato)