Per gli immobili che figurano come abitazione principale l’imposta non deve più essere pagata. Il decreto legge numero 93 del 27 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 124, ha stabilito, infatti, l'abolizione dell'Ici sulla prima casa. Il provvedimento entra in vigore con il primo acconto di giugno 2008 e comprende anche le pertinenze dell'abitazione principale, cioè garage, cantina, box auto ecc.
L'esenzione riguarda anche i separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale e gli immobili di cooperative adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. La tassa rimane, invece, per alcuni tipi di case, quelle signorili, le ville, i castelli e i palazzi d’importanza storica e artistica.
Per chi ha già versato l'imposta, sono previste forme di restituzione delle somme, presentando richiesta di rimborso al proprio Comune. Alla domanda non si applica la marca da bollo, ma va allegato il bollettino postale o il modello F24 relativo al pagamento. La richiesta di rimborso va presentata entro 5 anni dalla data del versamento dell'imposta o dal momento in cui è stato accertato il diritto alla sua restituzione. Il Comune ha l’obbligo di effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
Da sottolineare, infine, che il decreto non ha effetto retroattivo: se in precedenza non è stata pagata l'Ici, è necessario provvedervi attraverso il ravvedimento operoso.
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