Chi ha utilizzato il modello 730 per dichiarare i propri redditi, deve controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) o dall'intermediario (Caf o commercialista), per verificare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo.
Qualora ci siano degli errori, bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza, affinché provveda a sanarli e a redigere un modello 730 "rettificativo" in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nella mensilità di pensione.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di indicare degli oneri deducibili o detraibili, ci sono due possibilità:
Se ci si accorge di aver indicato in modo inesatto i dati del sostituto d'imposta o di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificarlo, è possibile presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.
Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche (entro i termini prescritti) e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.
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