I sostituti d’imposta sono i datori di lavoro, o enti di previdenza, che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti col fisco, trattenendo le tasse relative a compensi, salari, pensioni. Ogni anno devono presentare una dichiarazione, suddivisa in due parti: il modello 770 semplificato e il 770 ordinario.
Viene utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, per comunicare via internet i dati fiscali dei contribuenti, relativi alle ritenute operate nell’anno solare precedente. Il modello contiene i dati delle certificazioni rilasciate ai soggetti che in quell’anno hanno percepito vari tipi di reddito: redditi di lavoro dipendente ed assimilati; indennità di fine rapporto; prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione; redditi di lavoro autonomo; redditi previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale.
La presentazione deve essere trasmessa via internet entro il 31 luglio. Sono tenuti a presentare il modello 770 semplificato i soggetti che, nell'anno precedente, hanno corrisposto importi soggetti a ritenuta alla fonte, e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps, all’Inpdap e all'Ipost e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
Questa seconda dichiarazione deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, che sono tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, i proventi da partecipazione e i redditi erogati nell’anno solare precedente, operazioni di natura finanziaria effettuate sempre nello stesso periodo.
Le categorie tenute a presentare la dichiarazione con modello 770 ordinario sono quelle che, nell'anno precedente, hanno corrisposto importi soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamenti commerciali, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, anche quelli derivanti da partecipazioni e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero. La presentazione deve essere trasmessa per via telematica entro il 31 luglio.
Entrambi i modelli sono da presentare esclusivamente tramite internet, direttamente o tramite intermediario abilitato. Pertanto, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene trasmessa all'Agenzia delle Entrate. Non è quindi possibile presentare la dichiarazione presso banche convenzionate e uffici postali, né i soggetti all’estero possono presentarla tramite raccomandata.
I due modelli sono composti da un frontespizio, che contiene: nella prima facciata, i dati identificativi del dichiarante e l’informativa sulla privacy; nella seconda facciata, i quadri relativi al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d’imposta, ai dati del rappresentante o di un altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all’impegno alla prestazione telematica da parte dell’intermediario.
Il modello 730
Glossario fiscale
I rimborsi d'imposta per i residenti all'estero
Agenzia delle entrate - modello 770 ordinario 2010
Il modello 770 semplificato 2010
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