Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi. Esso viene definito "unificato", perché permette al contribuente di effettuare, con un'unica operazione, il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.
La sua compilazione può essere fatta anche tramite un intermediario, come il Caf (Centro di Assistenza Fiscale) o un commercialista.
È possibile utilizzare il modello F24 per pagare principalmente: le imposte sui redditi, l'Iva, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e sull’Iva, l'Irap, l'addizionale regionale e comunale Irpef, i contributi e i premi Inps. Serve inoltre per pagare le somme dovute in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, accertamento con adesione (concordato), conciliazione e ravvedimento. Dall'8 novembre 2011 è anche possibile pagare con l'F-24: imposte su successioni e donazioni; imposte di registro; ipotecarie; catastali; tasse ipotecarie; imposte di bollo; imposte comunali sull’aumento di valore degli immobili; imposte sostitutive su finanziamenti a medio e lungo termine; tributi speciali; accessori; interessi e sanzioni; inclusi oneri e sanzioni per inosservanza della normativa catastale.
I contribuenti con partita Iva devono utilizzare il modello F24 non solo per pagare le imposte, ma anche per versare l'Iva, mensilmente o trimestralmente, in base alla scelta effettuata. E lo devono fare on line.
Il modello F24 è diviso in Sezioni, in ciascuna delle quali sono presenti dei campi da compilare: "Erario", per i versamenti di Irpef, Ires, Iva e ritenute; "Regioni", per le imposte regionali (Irap e addizionale regionale all'Irpef); "Ici e altri tributi locali", per le imposte comunali (addizionale comunale, Ici, Tarsu/Tari e Tosap/Cosap).
I campi a cui prestare particolare attenzione sono: "Codice tributo", dove va riportato il numero corrispondente alla tipologia d'imposta da pagare; "Anno/periodo di riferimento", dove va l'anno al quale si riferisce l'imposta da pagare e va riportato nel formato a 4 cifre; "Regioni", per le sole imposte regionali, dove va indicato il codice numerico della regione per la quale si effettua il versamento. Per gli importi pagati in unica soluzione, nelle colonne "rateazione/regione/prov." della sezione Erario e "rateazione" delle sezioni Regioni e Ici e altri tributi locali, occorre scrivere 0101.
Tutti i codici si trovano sul sito dell'Agenzia delle Entrate, seguendo questo percorso: Home - Cosa devi fare - Versare - F24.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali (corrispondenti ai centesimi), anche se queste sono pari a zero. Per esempio, se la somma da versare è pari a 70 euro, va indicato "70,00".
È possibile versare quanto dovuto in uno dei seguenti modi:
Restano esclusi dall’obbligo del versamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche i contribuenti non titolari di partita Iva. Questi ultimi possono effettuare i versamenti con modello F24 agli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione.
Irpef: i versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione e quelli relativi alla prima rata di acconto (40 per cento) devono essere eseguiti entro il 16 giugno, oppure entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento. L'acconto in un'unica rata si versa invece entro il 30 novembre. L'acconto può essere pagato in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro. In tal caso, la seconda rata va pagata entro il 30 novembre.
Iva: i contribuenti mensili devono pagare entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state emesse le relative fatture. I contribuenti trimestrali devono invece versare l'Iva entro il 16 del mese successivo a quello del trimestre cui si riferisce il versamento.
Il modello Unico
Caf e dichiarazione dei redditi
Lavorare con la partita Iva: come aprirla, come emettere fattura
Le aliquote Iva
Come si calcola l'Ici
Il ravvedimento operoso
L'acquiescenza
Fare la pace con il Fisco: autotutela, acquiescenza, concordato e conciliazione