Sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica le auto appartenenti ai disabili. Le auto devono essere dotate di cambio automatico o devono aver superato un particolare collaudo presso la Motorizzazione. La cilindrata non deve superare 2.000 cc. se a benzina, o 2.800 cc., se a gasolio. Se la persona interessata ha una limitazione permanente della capacità motoria, il veicolo deve avere gli opportuni adattamenti, riportati anche sul libretto di circolazione.
L'esenzione si applica anche a favore dei soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, a prescindere dall’adattamento del veicolo. Inoltre, sono esenti gli autoveicoli appartenenti a sordomuti e non vedenti indipendentemente dall'adattamento del veicolo.
Le auto devono essere intestate alla persona con disabilità, a un familiare del disabile, di cui questi possa essere considerato fiscalmente a carico. Il disabile, in questo caso, dovrebbe avere un reddito annuo lordo non superiore a 2.840,51 euro. Ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento) gli assegni e le pensioni, erogati ai non vedenti, ai sordomuti e agli invalidi civili.
Se perdurano le condizioni di esonero, non è necessario presentare nuovamente domanda per l’anno successivo.
Handicap, disabilità e invalidità civile
Il bollo per le auto a benzina