I lavoratori dipendenti che contraggono un matrimonio avente validità civile hanno diritto al congedo matrimoniale, un periodo di astensione dal lavoro, la cui durata dipende dal contratto di lavoro. Nella maggior parte dei casi, dura 15 giorni, compresi i sabati e le domeniche e gli eventuali giorni di festività infrasettimanali. Durante tale periodo, al lavoratore che usufruisce del congedo viene concesso un assegno per il congedo matrimoniale.
Si tratta di un beneficio che consente al lavoratore di percepire la retribuzione come se si trovasse in servizio, in ossequio al principio sancito dall'articolo 31, comma 1 della Costituzione, per la quale "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi".
Per beneficiare dell’assegno, sono necessari i seguenti requisiti:
Al pagamento provvede lo stesso datore di lavoro, per conto dell'Inps.
L'importo dell'assegno è pari alla retribuzione spettante per i giorni non lavorati ed è calcolato sulla base della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di paga.
Per ottenere il pagamento dell'assegno, è necessario presentare copia del certificato di matrimonio, entro 60 giorni dal giorno delle nozze.
Il congedo matrimoniale non può essere computato sul periodo di ferie annuali. Esso è anzi è utile ai fini del calcolo del Tfr ed è prevista la maturazione regolare delle mensilità aggiuntive e delle ferie.
Il congedo non può essere differito, a meno di gravi motivi aziendali che non ne consentano l’immediato godimento. Inoltre è continuativo e non può essere frazionato in più periodi.
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