L'assegno al nucleo familiare spetta, oltre che ai dipendenti, anche ai lavoratori parasubordinati (o "atipici") iscritti alla Gestione separata Inps. Ricordiamo che la Gestione separata Inps, istituita nel 1995, è una forma di previdenza destinata al lavoratori autonomi che, non essenso iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza, non avrebbero altra copertura previdenziale.
Nell’aliquota contributiva che tali lavoratori devono pagare (fissata, per il 2010, al 26,72% del reddito) è compresa una quota (0,72%) che serve a finanziare il fondo per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità di malattia.
L’assegno viene pagato direttamente dall’Inps e spetta nel caso in cui almeno il 70% del reddito complessivo famigliare, percepito in un anno, derivi da:
Tale reddito, per avere diritto all'assegno, deve comunque essere inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge (per il 2010, circa 23mila euro).
Se il nucleo famigliare è composto da un lavoratore dipendente e da un lavoratore parasubordinato, il requisito del 70% si considera realizzato sommando entrambe le tipologie di reddito. Si parla, in questo caso, di "reddito misto".
L’assegno è pagato solo per i mesi coperti da contribuzione. La domanda va inoltrata alla sede dell’Inps nella circoscrizione territoriale di residenza del lavoratore. Tutte le altre informazioni necessarie sono disponibili sul sito dell’Inps.
I lavoratori extracomunitari hanno diritto all'assegno solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.
Sostegni economici per la famiglia
Sostegni economici per i parasubordinati
L'assegno per il nucleo familiare
Gli assegni familiari per i lavoratori autonomi