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La procreazione assistita

Per procreazione medicalmente assistita (Pma) si intende l'insieme dei metodi che permettono di aiutare gli individui a procreare, siano esse chirurgiche, ormonali, farmacologiche o di altro tipo. Il termine fecondazione assistita riguarda invece solo una parte, di tali tecniche, cioè la fecondazione dell'ovulo da parte dello spermatozoo.

In Italia la materia è regolata dalla Legge n. 40 del 2004 - più volte modificata da varie sentenze - i cui punti salienti sono descritti di seguito.

  • L'accesso alle tecniche di Pma è consentito solo alle coppie formate da maggiorenni eterosessuali, coniugate o conviventi, in cui entrambi siano viventi e in età potenzialmente fertile.
  • L'accesso alla tecniche di Pma è consentito solo se l'infertilità non è risolvibile altrimenti.
  • Nell'utilizzare le tecniche si deve seguire un principio di gradualità, scegliendo prima quelle meno invasive dal punto di vista tecnico e psicologico.
  • È vietata la fecondazione eterologa, cioè l'utilizzo di gameti (ovociti o spermatozoi) esterni alla coppia e la cosiddetta "maternità surrogata", cioè il ricorso all'utero di un'altra donna.
  • Prima di iniziare un ciclo di Pma, occorre dare il proprio consenso informato. La volontà può essere revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
  • È vietata qualsiasi sperimentazione, manipolazione o intervento sull'embrione che non siano diretti esclusivamente alla tutela della sua salute (deve essere escluso cioè qualsiasi scopo eugenetico o selettivo). Gli embrioni non possono essere né soppressi, né "crioconservati" (cioè ibernati). L'unica eccezione alla crioconservazione è l'impossibilità per gravi motivi di salute della donna, di eseguire un trasferimento in utero. I gameti invece possono essere crioconservati.
  • I nati da Pma hanno lo stato di figli legittimi o riconosciuti dalla coppia. Qualora, in violazione della legge, sia stata fatta una fecondazione eterologa, il coniuge o convivente che ha dato il proprio consenso non può disconoscere il bambino. La madre d'altra parte non può chiedere di restare anonima.

Nel seguente video, realizzato da una Asl, è spiegato come avviene la fecondazione assistita in una struttura pubblica.

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Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita
Legge 19 febbraio 2004, n. 40