I diritti negati delle coppie di fatto
In Italia, la convivenza non è disciplinata da alcuna legge specifica. Ciò vuol dire che la situazione delle coppie di fatto è spesso vaga e confusa e i due partner rischiano di vedersi negati alcuni diritti fondamentali. Vediamo alcune situazioni specifiche e quello che accade se si è conviventi:
- se uno dei due partner ha bisogno di un intervento medico urgente e rischioso, l'altro non può autorizzarlo, visto che non figura come parente;
- il convivente non può chiedere permessi di lavoro se il partner si ammala;
- il convivente che collabora all'impresa dell'altro non ha nessun diritto; deve perciò premunirsi con un regolare contratto di società o di lavoro dipendente;
- se la convivenza termina a seguito di separazione, il convivente in stato di bisogno non ha diritto a nessun sostegno economico da parte dell'altro;
- se dalla convivenza sono nati dei figli e questi sono ancora minorenni, nel caso in cui la convivenza cessi, l'affidamento è stabilito in base al criterio dell'interesse del minore; se vi è disaccordo, l'affidamento è deciso dal Tribunale per i minorenni; anche dopo la cessazione della convivenza, il genitore ha l'obbligo di mantenere il figlio che conviva con l'altro partner;
- in caso di maltrattamenti di un convivente nei confronti dell'altro, si configura il reato di "maltrattamenti in famiglia";
- se uno dei conviventi sconta una pena detentiva, il partner ha lo stesso diritto a colloqui e permessi di un coniuge;
- se uno dei partner è extracomunitario, non può chiedere il rilascio/rinnovo del permesso o carta di soggiorno per convivenza con il partner italiano.
Casa
I diritti relativi all'abitazione sono tra i più sensibili. Ecco una sintesi delle principali regole in vigore:
- in caso di casa in affitto, quando cessa la convivenza, il proprietario (o l'intestatario del contratto) ha diritto a restare nell'abitazione, salvo un diverso accordo tra le parti; tuttavia, non è lecito "cacciare" l'altro convivente e ogni contrasto dovrà essere risolto dal giudice;
- se uno dei due conviventi muore e l'appartamento era di sua proprietà, quest'ultimo spetta agli eredi legittimi del defunto; il convivente potrà continuare ad abitarlo solo se l'altro ne aveva disposto con testamento in suo favore;
- se invece la casa era in locazione, il convivente ha diritto di subentrarvi nel contratto.
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