Le donne che aspettano un bambino, se lo vogliono e le condizioni di salute lo permettono, possono scegliere di lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza.
Nel caso in cui la lavoratrice chieda di fruire della flessibilità le viene riconosciuta un'indennità anche soltanto per il mese precedente la data presunta del parto con il conseguente spostamento del periodo di astensione, non fruito prima del parto, al periodo successivo al parto, fino al prolungamento dei 4 mesi di congedo. Per avvalersi di tale facoltà, è necessaria l'attestazione sanitaria del ginecologo del Ssn (o convenzionato) e quella del medico competente , che devono garantire per la salute della paziente.
La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve necessariamente essere presentata all'Inps prima che si fruisca del congedo. La domanda può essere accolta anche se presentata oltre il settimo mese di gravidanza, purché il certificato del medico specialista sia stato acquisito dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.
La flessibilità può essere interrotta su richiesta della lavoratrice o per malattia: il periodo di flessibilità anche se già accordato, si interrompe con l'insorgere di un periodo di malattia che può comportare un rischio per la salute della lavoratrice e del bambino.
La richiesta di flessibilità può coesistere con la richiesta di congedo parentale per un altro figlio (come precisa la circ. 8/2003 punto 4). Allo stesso modo alla futura madre può essere accolta, nello stesso periodo, la richiesta di ferie.