La legge sui congedi parentali modifica le regole dell’astensione obbligatoria dal lavoro da parte della madre. Nel dettaglio è introdotto un criterio di flessibilità nell’uso del periodo di maternità obbligatorio. Invece di assentarsi nei due mesi che precedono il parto e nei tre mesi successivi, infatti, la madre può decidere di astenersi dal lavoro il mese prima del parto e nei successivi quattro.
La condizione necessaria perché la lavoratrice in gestazione possa godere della "maternità flessibile" è la presentazione di un certificato del ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che attesti la mancanza di pregiudizio alla salute della gestante e del bambino. In caso di situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non è consentito lo spostamento ad altre mansioni o la modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro.
La domanda per lavorare oltre il settimo mese di gravidanza va presentata al datore di lavoro e all'istituto di previdenza che eroga il trattamento di maternità, corredata dalle certificazioni sanitarie, purché queste siano acquisite dalla donna "nel settimo mese di gravidanza".