In caso di malattia di un figlio, la legge fa distinzione in base all'età di quest'ultimo:
Non è dunque ammessa, in nessun caso, l'astensione contemporanea dal lavoro per lo stesso figlio. Il genitore che si astiene dal lavoro dovrà anzi rilasciare una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per lo stesso motivo. Il padre lavoratore, però, può chiedere il congedo per la cura della malattia del figlio durante il congedo parentale della madre. In tal caso, infatti, la motivazione è diversa. Se i figli sono gemelli, ciascuno dei 2 genitori può chiedere il congedo per uno dei figli, anche contemporaneamente.
In caso di ricovero in ospedale del bambino, esso interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento, per tutta la durata della malattia, in caso di figli minori di 3 anni, e per 5 giorni lavorativi all'anno, in caso di figli tra 3 e 8 anni.
Per fruire dei congedi per malattia del figlio, il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.
I congedi per malattia dei figli non sono soggetti ai controlli che normalmente si applicano in caso di malattia del lavoratore. In pratica, il bambino ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale, né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.
Le assenze per malattia del figlio non sono retribuite, però sono calcolate dal punto di vista previdenziale.
La materia è regolata dall'art. 47 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Astensione dal lavoro per maternità
I congedi parentali
Congedi e permessi per familiari con handicap
L'adozione e l'affidamento