Famiglia

Genitori tra famiglia e lavoro

Congedi e permessi per familiari con handicap

Per i genitori e i parenti che assistono persone con disabilità gravi, all'interno del nucleo famigliare, la legge prevede delle agevolazioni. Per quanto riguarda il diritto al congedo per assistenza a portatori di handicap grave, si va in ordine di priorità: può usufruire del congedo prima di tutto il coniuge convivente della persona disabile, poi il padre o la madre (anche se adottivi), i figli, i fratelli e le sorelle. Il congedo può essere usufruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno e i sanitari della struttura ne attestino l'esigenza:

  • fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap, e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, il genitore può chiedere al datore di lavoro di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito. In questo stesso periodo, il genitore dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, qualora sia disponibile un posto vacante di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione;
  • successivamente al terzo anno del bambino, il genitore-lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da "contribuzione figurativa" (copertura contributiva gratuita), fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Tale diritto, oltre che dal genitore, è godibile anche dal coniuge, dal parente o affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello). Vale anche per parenti e affini di terzo grado solo in caso che genitori e coniunge siano deceduti, mancanti, maggiori di 65 anni o invalidi;
  • successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap, il genitore ha diritto agli stessi permessi, purché il figlio sia convivente. In assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio deve essere continuativa ed esclusiva;
  • i riposi e i permessi suddetti possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

Come sede di lavoro, il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona disabile da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso.

Il congedo biennale

Il genitore-lavoratore può inoltre usufruire, grazie alla Legge n. 53 del 2000, di un periodo di congedo fino a due anni, continuativo o frazionato. Durante tale periodo,  il  dipendente  conserva  il posto di lavoro, non può  svolgere  alcun  tipo  di attività lavorativa e ha diritto a percepire dal datore di lavoro un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione; lo stesso periodo è coperto da contribuzione figurativa.

È possibile usufruire di tale congedo anche quando il figlio con disabilità svolga, a sua volta, un'attività lavorativa. L'assistenza, infatti, si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie, rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro. Ma può includere anche attività di supporto alla persona disabile che non necessariamente richiedano la sua presenza. Ad esempio, la prenotazione e ritiro di esami clinici. Lo ha chiarito il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 30 del 2010.

I permessi, inoltre, possono essere estesi ai fratelli, non solo in caso di decesso dei genitori, ma anche se questi ultimi siano totalmente impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché loro stessi inabili. L'ha stabilito la sentenza numero 233 del 2005 della Corte Costituzionale.

Infine l'Inps, nel messaggio numero 14480 del 25 maggio 2010, ha comunicato che il familiare che si deve assentare dal lavoro per accompagnare il congiunto con handicap grave a fare una visita medica fuori dalla struttura dove è ricoverato a tempo pieno, può fruire dei permessi previsti. Il lavoratore interessato a fruire di permessi per assistere un portatore di handicap ricoverato a tempo pieno in una struttura deve presentare regolarmente la domanda, prima di godere degli stessi.

La principale norma di riferimento in materia è la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, modificata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n.182.

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Inps - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Legge 5 febbraio 1992 n. 104
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151