Famiglia

Genitori tra famiglia e lavoro

Congedi parentali

I genitori lavoratori dipendenti che lavorano, nei primi 8 anni di vita del bambino, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente. Il congedo parentale (dal latino parèntes=genitori) spetta in particolare:

  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso quello previsto per l'astensione obbligatoria dopo il parto (v. pagina su "Astensione dal lavoro per maternità");
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se egli si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • al genitore solo (padre o madre) lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

I lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari hanno diritto al congedo parentale con le stesse modalità dei genitori naturali, ma fino al compimento della maggiore età del minore.

Lavoratrici autonome

Il congedo parentale per le lavoratrici autonome spetta alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre, colone e imprenditrici agricole a titolo principale, che siano madri naturali, per ogni bambino e per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, da fruire entro il primo anno di vita del bambino stesso.

Il padre lavoratore autonomo non ha diritto all'indennità per congedo parentale.

Le lavoratrici autonome madri affidatarie e adottive hanno diritto al congedo parentale per ciascun minore fino a 12 anni di età, per un periodo massimo di 3 mesi, da fruire nei primi 3 anni dalla data di ingresso del bambino nella famiglia e comunque non oltre i 15 anni di età.

Lavoratrici parasubordinate

Alle madri o ai padri, anche adottivi o affidatari, lavoratori a progetto e categorie assimilate (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A. e titolari di assegno di ricerca) iscritti alla gestione separata Inps, spetta una indennità per congedo parentale per ogni figlio nato o entrato in famiglia dal 1 gennaio 2007, per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino.

L'indennità spetta al padre solo nei seguenti casi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del bambino al padre; adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.

Quanto si percepisce

Per le madri e padri lavoratori dipendenti, l’indennità percepita durante il periodo di congedo è pari al 30 per cento della retribuzione (del genitore che ne fa richiesta) percepita nel mese o periodo lavorato precedente l'inizio del congedo stesso.

Le madri lavoratrici autonome hanno diritto ad una indennità, per congedo parentale, pari al 30 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge ogni anno per ciascuna categoria di appartenenza. Esempio per l'anno 2010: lavoratrici artigiane 38,99 euro; commercianti 34,17 euro.

Le madri lavoratrici parasubordinate percepiscono, per ogni giorno di congedo, il 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, percepito nei 12 mesi precedenti.

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