La legge tutela i genitori che lavorano anche in presenza di eventi e cause particolari. Nello specifico sono previsti permessi retribuiti e congedi per gravi motivi. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità:
In alternativa ai tre giorni di congedo, i lavoratori possono concordare, in forma scritta, modi diversi per portare a termine l'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. A tal fine, va stipulato un accordo scritto. Le diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. Nell'accordo stesso sono inoltre indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, che possono essere richieste dal datore di lavoro. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
Al venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere la normale attività lavorativa. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
Tali permessi sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza alle persone con handicap, in base alla legge numero 104 del 1992.
I lavoratori possono usufruire pure di congedi non retribuiti per gravi motivi familiari, per una durata totale fino a due anni, nell'arco della vita lavorativa, utilizzabili anche in modo frazionato. Per gravi motivi si intendono:
I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione dei permessi, o il diniego. È previsto il contraddittorio fra il datore di lavoro e il dipendente e l’armonizzazione delle rispettive esigenze. Gli interessati devono presentare la documentazione del medico specialista entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa; la certificazione delle patologie deve essere presentata insieme alla domanda di congedo.
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