La legge tutela i genitori che lavorano anche in presenza di eventi e cause particolari. Nello specifico sono previsti permessi retribuiti e congedi per gravi motivi. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
In alternativa ai tre giorni di congedo, i lavoratori possono concordare, in forma scritta, modi diversi per portare a termine l'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. I permessi sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza alle persone handicappate, in base alla legge numero 104 del 1992.
Per gravi motivi è previsto un periodo di congedo fino a due anni, senza stipendio e purché non si svolga un’altra attività. Per gravi motivi si intendono
I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione dei permessi, o il diniego. E' previsto il contraddittorio fra il datore di lavoro e il dipendente e l’armonizzazione delle rispettive esigenze. Gli interessati devono presentare la documentazione del medico specialista entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa; la certificazione delle patologie deve essere presentata insieme alla domanda di congedo. Il datore di lavoro può chiedere la verifica della permanenza della grave infermità.