Famiglia

Genitori tra famiglia e lavoro

Permessi e congedi per gravi motivi familiari

La legge tutela i genitori che lavorano anche in presenza di eventi e cause particolari. Nello specifico sono previsti permessi retribuiti e congedi per gravi motivi. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità

  • del coniuge (anche legalmente separato)

  • di un parente entro il secondo grado, anche non convivente

  • di un soggetto che fa parte della famiglia anagrafica del lavoratore/trice

In alternativa ai tre giorni di congedo, i lavoratori possono concordare, in forma scritta, modi diversi per portare a termine l'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. I permessi sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza alle persone handicappate, in base alla legge numero 104 del 1992.

Per gravi motivi è previsto un periodo di congedo fino a due anni, senza stipendio e purché non si svolga un’altra attività. Per gravi motivi si intendono

  • le necessità familiari derivanti dal decesso di un famigliare

  • le situazioni che comportano un impegno particolare nella cura o nell'assistenza delle persone sopra indicate

  • le situazioni di grave disagio personale (ad esclusione della malattia) nelle quali incorra il dipendente stesso

  • le situazioni derivanti da: patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell'autonomia personale; patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi; patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva

I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione dei permessi, o il diniego. E' previsto il contraddittorio fra il datore di lavoro e il dipendente e l’armonizzazione delle rispettive esigenze. Gli interessati devono presentare la documentazione del medico specialista entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa; la certificazione delle patologie deve essere presentata insieme alla domanda di congedo. Il datore di lavoro può chiedere la verifica della permanenza della grave infermità.