Famiglia

Genitori tra famiglia e lavoro

Astensione obbligatoria per maternità

In gravidanza, le donne hanno diritto ad usufruire di un periodo di congedo. Con riferimento al congedo di maternità, le donne possono astenersi dal lavoro:

  • nei 2 mesi che precedono la data presunta del parto; si deve far riferimento alla data indicata sul certificato medico, anche se ci può essere errore di previsione;
  • nei 3 mesi che seguono il parto.

La lavoratrice può decidere di astenersi dal lavoro a partire da un mese prima e nei quattro successivi al parto, se questa scelta non mette a rischio la sua salute e quella del bambino.

Diritti del padre

La legge, in un’ottica sempre più paritaria tra i due sessi, tutela anche i diritti del padre lavoratore. In particolare, è estesa al padre la maternità obbligatoria dopo il parto. Ecco i casi in cui è ammesso il congedo di paternità:

  • grave malattia e morte della madre;
  • abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre;
  • madre che non lavora o non è lavoratrice dipendente.
Bambini in adozione o affido

Il congedo obbligatorio può essere fruito da lavoratrici e lavoratori anche nel caso di adozione o affido di un bambino di età non superiore ai sei anni. Il congedo deve essere fruito nei primi tre mesi di ingresso in famiglia del bambino.

Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta anche se il minore ha superato i sei anni di età e fino al compimento dei diciotto anni.

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