Famiglia

Matrimonio, separazione e divorzio

Il divorzio

Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile. In base all'articolo 1 della legge numero 898 del 1970, il divorzio può essere pronunciato solo con una sentenza dopo che il giudice ha accertato la concreta impossibilità di una conciliazione e l'esistenza di una delle cause di divorzio tassativamente previste indicate qui sotto.

Si può fare richiesta di divorzio quando:

  • è stata pronunciata con sentenza definitiva la separazione giudiziale fra i coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e siano trascorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale;
  • un coniuge è stato condannato, anche per fatti anteriormente commessi, all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge...);
  • uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio;
  • il matrimonio non è stato consumato;
  • è passata in giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato sesso.
La procedura di divorzio

La procedura per l'ottenimento del divorzio varia a seconda che lo stesso sia consensuale o contenzioso.

Quando c'è un accordo tra i due coniugi, la domanda di divorzio può anche essere presentata congiuntamente da entrambi davanti al tribunale in cui uno dei due abbia la residenza o il domicilio. Al contrario se non sussiste l'accordo, il coniuge che vuole il divorzio può presentare il ricorso, contenente la domanda di scioglimento del matrimonio e quindi di divorzio, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda, presso il tribunale del luogo in cui l'altro coniuge ha la propria residenza o domicilio.

Presentato e depositato il ricorso, il presidente del tribunale fissa la data di comparizione dei due coniugi davanti a sé. In tale udienza il Presidente sentirà i due coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando la conciliazione.

Se il tentativo di conciliazione fallisce, il Presidente del tribunale può ordinare i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli, che a questo scopo possono essere ascoltati dal Presidente del tribunale. Successivamente il presidente del Tribunale nominerà un giudice istruttore e fisserà l'udienza di comparizione dei due coniugi davanti a quest'altro giudice.

In seguito al divorzio vengono meno tutti i doveri coniugali tranne l'obbligo di assistenza materiale ed economica. Il tribunale infatti può disporre l'obbligo di corrispondere periodicamente all'altro coniuge un assegno quando quest'ultimo non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.

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