Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile. In base all'articolo 1 della legge numero 898 del 1970, il divorzio può essere pronunciato solo con una sentenza dopo che il giudice ha accertato la concreta impossibilità di una conciliazione e l'esistenza di una delle cause di divorzio tassativamente previste indicate qui sotto.
Si può fare richiesta di divorzio quando:
La procedura per l'ottenimento del divorzio varia a seconda che lo stesso sia consensuale o contenzioso.
Quando c'è un accordo tra i due coniugi, la domanda di divorzio può anche essere presentata congiuntamente da entrambi davanti al tribunale in cui uno dei due abbia la residenza o il domicilio. Al contrario se non sussiste l'accordo, il coniuge che vuole il divorzio può presentare il ricorso, contenente la domanda di scioglimento del matrimonio e quindi di divorzio, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda, presso il tribunale del luogo in cui l'altro coniuge ha la propria residenza o domicilio.
Presentato e depositato il ricorso, il presidente del tribunale fissa la data di comparizione dei due coniugi davanti a sé. In tale udienza il Presidente sentirà i due coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando la conciliazione.
Se il tentativo di conciliazione fallisce, il Presidente del tribunale può ordinare i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli, che a questo scopo possono essere ascoltati dal Presidente del tribunale. Successivamente il presidente del Tribunale nominerà un giudice istruttore e fisserà l'udienza di comparizione dei due coniugi davanti a quest'altro giudice.
In seguito al divorzio vengono meno tutti i doveri coniugali tranne l'obbligo di assistenza materiale ed economica. Il tribunale infatti può disporre l'obbligo di corrispondere periodicamente all'altro coniuge un assegno quando quest'ultimo non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.