Famiglia

Il vincolo matrimoniale

Il divorzio

Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile. In base all'articolo 1 della legge numero 898 del 1970, il divorzio può essere pronunciato solo con una sentenza dopo che il giudice ha accertato la concreta impossibilità di una conciliazione e l'esistenza di una delle cause di divorzio tassativamente previste indicate qui sotto.  

Si può fare richiesta di divorzio quando  

  • è stata pronunciata con sentenza definitiva la separazione giudiziale fra i coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e siano trascorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale
  • un coniuge è stato condannato, anche per fatti anteriormente commessi, all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge...)
  • uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio
  • il matrimonio non è stato consumato
  • è passata in giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato sesso

La procedura di divorzio

La procedura per l'ottenimento del divorzio varia a seconda che lo stesso sia consensuale o contenzioso.

Quando c’è un accordo tra i due coniugi, la domanda di divorzio può anche essere presentata congiuntamente da entrambi davanti al tribunale in cui uno dei due abbia la residenza o il domicilio. Al contrario se non sussiste l'accordo, il coniuge che vuole il divorzio può presentare il ricorso, contenente la domanda di scioglimento del matrimonio e quindi di divorzio, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda, presso il tribunale del luogo in cui l'altro coniuge ha la propria residenza o domicilio.

Presentato e depositato il ricorso, il presidente del tribunale fissa la data di comparizione dei due coniugi davanti a sé. In tale udienza il Presidente sentirà i due coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando la conciliazione.

Se il tentativo di conciliazione fallisce, il Presidente del tribunale può ordinare i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli, che a questo scopo possono essere ascoltati dal Presidente del tribunale. Successivamente il presidente del Tribunale nominerà un giudice istruttore e fisserà l'udienza di comparizione dei due coniugi davanti a quest'altro giudice.

In seguito al divorzio vengono meno tutti i doveri coniugali tranne l’obbligo di assistenza materiale ed economica. Il tribunale infatti può disporre l'obbligo di corrispondere periodicamente all'altro coniuge un assegno quando quest'ultimo non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.

Affidamento dei figli in caso di divorzio

In seguito al divorzio rimangono immutati i doveri verso i figli e la titolarità della potestà genitoriale, mentre il suo esercizio compete al genitore che ha in affidamento i figli. La sentenza di divorzio ha infatti precise conseguenze patrimoniali e nei rapporti con i figli. In questo caso è importante ricordare che il Parlamento ha modificato l'articolo 155 del codice civile, che introduce nuove disposizioni in merito alla separazione dei genitori e l'affido dei figli.

Le "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" sono legge dall'8 febbraio 2006: tra le norme introdotte rientra anche il dovere del giudice, al momento della separazione, di garantire il "diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". Qualora l’affido congiunto non faccia l’interesse della prole, si procedere all’affido esclusivo.

Il tribunale, con l'emanazione della sentenza di divorzio o di separazione, sceglie il coniuge a cui affidare i figli facendo esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi. Il genitore a cui sono stati affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi, salva diversa disposizione del Tribunale, ma le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori di comune accordo. Di fatto anche il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di partecipare e vigilare sull'educazione e istruzione del figlio, partecipando alle decisioni importanti che riguardano quest'ultimo.

Alcune volte il tribunale può stabilire l'affidamento congiunto o alternato dei figli ad entrambi i genitori. L'affidamento congiunto si ha quando entrambi i genitori mantengono il diritto di convivere con i figli. L'affidamento alternato si ha, invece, quando i figli vengono affidati alternativamente e quindi per periodi prestabiliti a uno o all'altro coniuge.

Il coniuge al quale sono affidati i figli ha diritto a percepire un contributo economico, da parte del coniuge non affidatario, per il loro mantenimento.

Il coniuge affidatario potrà naturalmente gestire le somme versate a titolo di contributo dall'altro coniuge secondo il proprio apprezzamento.

Il coniuge obbligato al versamento ha la facoltà di ricorrere al giudice qualora siano state assunte decisioni contrarie all'interesse dei minori.

Link consigliato
Separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - legge numero 8 febbraio 2006