A chi si sposa si applica automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni, salvo chi decide e dichiara espressamente in sede di matrimonio di scegliere la separazione dei beni. In ogni caso è possibile cambiare idea dopo il matrimonio. Vediamo di cosa si tratta in entrambi i casi.
La comunione dei beni è il regime legale previsto dal codice nel caso in cui non vi sia stata una scelta diversa da parte dei coniugi (articolo 159 codice civile). La comunione dei beni rappresenta il sistema privilegiato dal legislatore in quanto nella pratica realizza una parità dei coniugi, consentendo loro una gestione e una titolarità comune del patrimonio familiare.
La comunione dei beni si applica automaticamente nel momento della stipulazione del matrimonio, oppure successivamente a richiesta dei due coniugi.
Questi sono i beni che rientrano nella comunione
Questi i beni che non rientrano nella comunione
La separazione dei beni contempla un regime patrimoniale diverso, e si ha quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli e amministrarli, salvo naturalmente l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La separazione dei beni può essere chiesta senza alcuna spesa al momento della celebrazione del matrimonio oppure in seguito, rivolgendosi a un notaio (deve però sussistere il consenso di entrambi i coniugi). Il notaio provvede a trascrivere l'intervenuta separazione dei beni a margine dell'atto di matrimonio (tale trascrizione è molto importante nei confronti dei terzi).
Se il passaggio dalla comunione alla separazione dei beni è richiesto solo da uno dei due coniugi, occorre rivolgersi al tribunale. La legge contempla diversi motivi di scioglimento della comunione che può avvenire (articolo 193 codice civile) in caso di: interdizione, inabilitazione, cattiva amministrazione del patrimonio da parte di uno dei coniugi, sperpero e disordine nella gestione degli affari.