Natura dell'obbligazione alimentare
L’obbligo di assistenza alimentare ha delle caratteristiche. Vediamole di seguito
- è personale, nel senso che finisce con la morte di una delle parti e non è trasmissibile agli eredi. Se il soggetto che fornisce assistenza muore, gli alimenti dovranno essere chiesti ad un altro obbligato, secondo la graduatoria stabilita dalla legge
- è incedibile ed irrinunciabile: se la legge ha definito un soggetto obbligato a fornire assistenza alimentare, questo non può cedere l’obbligo o rinunciarvi. Ogni accordo in tale senso, frequente soprattutto tra i coniugi in sede di separazione o divorzio, è privo di valore
- è impignorabile ed insequestrabile: chi offre un credito alla persona assistita non può mettere sotto sequestro le somme alimentari né farne oggetto di pegno
- non è compensabile: se l'obbligato è anche creditore dell'alimentando, sarà comunque tenuto a corrispondere gli alimenti e soltanto successivamente potrà far valere il proprio credito nei confronti dell'alimentando
E' l'obbligato a scegliere come offrire l’assistenza alimentare. Può corrispondere un assegno anticipato oppure accogliere il bisognoso, se consenziente, nella propria casa per fornirgli quanto gli occorre per vivere. Questa facoltà di scelta non è però assoluta: il giudice può anche, secondo le circostanze, stabilire diversamente.
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