Famiglia

Adozione

Adozione nazionale

    I requisiti richiesti alla coppia che si rende disponibile ad adottare sono disciplinati dalla Riforma delle adozioni, varata il 28 marzo 2001, che ha modificato la legge numero 184 del 1983.

    Questi i punti principali contenuti nella riforma

    • valgono gli anni di convivenza: la Riforma, come la vecchia legge, permette l'adozione solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e che non si siano separati, neanche temporaneamente, negli ultimi tre anni. Per la valutazione della solidità della coppia però, la riforma riconosce anche gli anni di convivenza precedenti il matrimonio. Se una coppia ha convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per tre anni e decide di sposarsi, può subito adottare un bambino senza dover attendere altri tre anni

    • aumenta la differenza di età: è ampliata la possibilità di adozione portando la differenza d'età tra genitore e figlio da 40 a 45 anni e prevedendo la possibilità di adozione anche quando "il limite massimo degli genitori sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni". Deroghe sui limiti d’età sono previste anche quanto il Tribunale dei minorenni "accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile" per il bambino 

    • i bimbi più grandi hanno la precedenza 

    • i bambini con più di 5 anni o handicappati: chi chiede di adottarli potrà contare su una corsia preferenziale; le regioni potranno disporre un sostegno economico per le famiglie che li adottano fino a quando il bambino non avrà compiuto i 18 anni 

    • chiudono gli orfanotrofi: i bimbi sotto i sei anni possono essere accolti solo dalle famiglie e dalle comunità. I piccoli senza genitori non sono costretti a entrare in istituto. Dal 2007, inoltre, gli storici istituti di assistenza chiudono, sostituiti dalle case famiglia 

    • si potranno conoscere mamma e papà naturali: chi è stato adottato, una volta compiuti i 25 anni, può avere informazioni sulla sua origine. Ciò non è possibile nel caso in cui l'adottato non sia stato riconosciuto dalla madre o se uno dei due genitori abbia dato il consenso all'adozione a condizione dell'anonimato. L'adottato può chiedere di conoscere i genitori naturali anche a 18 anni, ma solo per risolvere problemi di salute (per esempio per un trapianto)

    L'adozione vera e propria è preceduta dalla dichiarazione di adottabilità del minore, dichiarata dal Tribunale per i minorenni quando

    • i genitori e i parenti convocati per constatare lo stato di abbandono non si presentano, senza un giustificato motivo 

    • l'audizione degli stessi dimostra il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità a risolvere il problema 

    • le prescrizioni impartite per garantire al minore assistenza morale, mantenimento, istruzione ed educazione sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori

    Il decreto di adottabilità (disposto dal Tribunale per i minorenni) è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il 4° grado e al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo presso il tribunale che ha pronunciato lo stato di adottabilità entro trenta giorni dalla notificazione.

    Non appena il decreto di adottabilità diviene definitivo, il cancelliere del Tribunale per i minorenni può trascrivere lo stato di adottabilità del minore sul registro tenuto presso la cancelleria del tribunale stesso.

    Per approfondire
    Adozione nazionale, le procedure - in formato pdf (17KB)

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