Famiglia

Adozione

Adozione nazionale

Per adozione nazionale si intende quella che si realizza quando il minore viene dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni del territorio nazionale. Il termine "nazionale, dunque, non si riferisce alla nazionalità del minore, ma al fatto che l'autorità competente è quella italiana.

Questi i punti principali delle norme in vigore, dopo le modifiche più recenti:

  1. valgono sia gli anni di matrimonio, sia di convivenza: l'ultima riforma, come la legge precedente, permette l'adozione solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e che non si siano separati, neanche temporaneamente, negli ultimi tre anni. Per la valutazione della solidità della coppia, però, sono riconosciuti anche gli anni di convivenza precedenti il matrimonio. Se una coppia ha convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per tre anni e decide di sposarsi, può subito adottare un bambino senza dover attendere altri tre anni;
  2. si può adottare a 45 anni: con l'ultima legge, è stata ampliata la possibilità di adozione, portando la differenza d'età tra genitore e figlio da 40 a 45 anni e prevedendo la possibilità di adozione anche quando "il limite massimo degli genitori sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni". Deroghe sui limiti d’età sono previste anche quanto il Tribunale dei minorenni "accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile" per il bambino;
  3. i bimbi più grandi hanno la precedenza, per evitare ai piccoli permanenze troppo lunghe negli istituti;
  4. privilegiati maggiori di 5 anni o con disabilità: chi chiede di adottarli, può contare su una corsia preferenziale; le Regioni possono disporre un sostegno economico per le famiglie che li adottano, fino a quando il bambino non avrà compiuto i 18 anni;
  5. niente più orfanotrofi: i bimbi sotto i 6 anni possono essere accolti solo dalle famiglie e dalle comunità. I piccoli senza genitori non sono costretti a entrare in istituto. Dal 2007, inoltre, gli storici istituti di assistenza hanno chiuso, sostituiti dalle case famiglia;
  6. possibile conoscere mamma e papà naturali: chi è stato adottato, una volta compiuti i 25 anni, può avere informazioni sulla propria origine. Ciò non è possibile nel caso in cui l'adottato non sia stato riconosciuto dalla madre o se uno dei due genitori abbia dato il consenso all'adozione a condizione dell'anonimato. L'adottato può chiedere di conoscere i genitori naturali anche a 18 anni, ma solo per risolvere problemi di salute (per esempio per un trapianto).

I requisiti richiesti alla coppia che si rende disponibile ad adottare sono disciplinati dalla legge n. 184 del 1983, modificata dalla Legge n. 149 del 2001.

Il decreto di adottabilità

L'adozione vera e propria è preceduta dalla dichiarazione di adottabilità del minore, dichiarata dal Tribunale per i minorenni quando:

  • i genitori e i parenti convocati per constatare lo stato di abbandono non si presentano, senza un giustificato motivo;
  • l'audizione degli stessi dimostra il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità a risolvere il problema;
  • le prescrizioni impartite per garantire al minore assistenza morale, mantenimento, istruzione ed educazione sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.

Il decreto di adottabilità (disposto dal Tribunale per i minorenni) è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il 4° grado e al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo presso il tribunale che ha pronunciato lo stato di adottabilità, entro 30 giorni dalla notificazione.

Non appena il decreto di adottabilità diviene definitivo, il cancelliere del Tribunale per i minorenni può trascrivere lo stato di adottabilità del minore sul registro tenuto presso la cancelleria del tribunale stesso.

Adozione per i single?

Uno spiraglio per eventuali adozioni di minori, da parte dei single, è arrivato, a febbraio 2011, dalla Corte di Cassazione. Nella sentenza 3572, la Corte sostiene che i tempi sono "maturi" perché il legislatore possa "provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona, anche con gli effetti dell'adozione legittimante". Una possibilità, ha sottolineato la Cassazione, che non va contro la Convenzione di Strasburgo sui fanciulli siglata nel 1967. Spetta al Parlamento, però, decidere se accogliere o meno tale invito.

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Per appprofondire
Adozione nazionale, le procedure (pdf)

Link consigliati

Ai.Bi. - Amici dei Bambini
Anfaa - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie
Convenzione europea firmata a Strasbirgo il 24 aprile 1967 sull’adozione dei minori (pdf)