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Adozione

Adozione internazionale

L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo Paese, davanti alle autorità e alle leggi nazionali e internazionali vigenti. In Italia l'adozione di minori stranieri è regolata dalla legge n. 184 del 1983, successivamente modificata dalla legge n. 476 del 1998. A livello governativo, il principale organo di riferimento è la Commissione per le Adozioni Internazionali, l’Autorità centrale italiana per l'adozione internazionale.

Ecco cosa occorre sapere, nel caso si voglia procedere all’adozione di un bambino straniero:

  • gli unici intermediari formalmente riconosciuti sono gli Enti autorizzati. La lista degli Enti è controllata dalla Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • la procedura inizia con la presentazione di una "dichiarazione di idoneità" al Tribunale dei Minorenni di competenza nel territorio di residenza degli aspiranti genitori adottivi;
  • il giudice del tribunale per i minorenni valuta la coppia che ha fatto richiesta di adozione per accertarne l’idoneità; il tribunale poi ha 60 giorni di tempo per concludere l’iter;
  • se idonea, la coppia deve necessariamente affidare, ad uno degli Enti autorizzati, l’incarico a curare la procedura di adozione nel paese di origine del bambino. Il periodo massimo di tempo entro cui la coppia deve affidare l'incarico all'ente è di 4 mesi;
  • dal momento dell'arrivo del bambino in Italia, in caso di necessità, sono autorizzati a intervenire i servizi sociali;
  • un bambino adottato, una volta maggiorenne, ha il diritto a conoscere l'identità dei genitori naturali;
  • sono previste agevolazioni per la coppia che adotta, per esempio la detassazione del 50 per cento delle spese sostenute per portare a termine le procedure di adozione (grazie al "Fondo di sostegno delle Adozioni Internazionali");
  • alle mamme che adottano bambini di età superiore a sei anni viene riconosciuto il regime di maternità.

Infine ricordiamo che, per conciliare famiglia e lavoro, in caso di adozione da parte di una coppia, è stato innalzato il limite d’età dei minori per i quali si può ottenere il congedo parentale, che passa da 12 a 15 anni.

Adempimenti burocratici

Appena rientrati in Italia con il minore adottato, i nuovi genitori devono adempiere ai seguenti adempimenti burocratici:

  • rivolgersi alla polizia di frontiera con i documenti necessari all'ingresso in Italia (visto italiano e passaporto), unitamente a quelli relativi alla sentenza di adozione;
  • presentare domanda al Tribunale dei Minori per richiedere il riconoscimento della sentenza emessa all'estero da parte del tribunale italiano;
  • recarsi all'anagrafe del Comune di residenza per la registrazione del minore.

Dal 2007 non è più richiesto il permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.

Sono però sempre richiesti gli altri adempimenti da svolgere anche nel caso di adozione nazionale e di nascita di un figlio, come l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o la richiesta del codice fiscale.

Adozioni da parte dei single

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza numero 347 del 15 luglio del 2005 ha riconosciuto l’idoneità all’adozione anche a persone "single", cioè non coniugate, purché sussistano "risorse personali e familiari per accudire un minore in stato di abbandono e offrirgli valide opportunità di crescita in ambiente accogliente e ricco di stimoli".

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Per approfondire

Linee guida per le adozioni internazionali (pdf)

Link consigliati

Legge 31 dicembre 1998, n. 476
Commissione per le Adozioni Internazionali 
Adozione internazionale (a cura del Centro di Supporto all’Adozione)