Famiglia

Adozione

Affidamento familiare

L'affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno a un minore privo di "un ambiente familiare idoneo" alla crescita. Possono ottenerlo sia i single che i nuclei familiari. A differenza di quella adottiva, la famiglia affidataria non può considerare il minore come proprio figlio. Con l'affidamento, infatti, non si modifica lo stato familiare del minore e non si creano pertanto vincoli tra quest'ultimo e l'affidatario. In Italia l'affidamento è disciplinato dalla legge numero 149 de 2001 che ha modificato la legge numero 184 del 1983.

Le caratteristiche principali dell'affidamento sono: la temporaneità, il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine, la previsione di rientro nella famiglia d'origine.

Esistono due tipologie di affido: quello consensuale e quello giudiziale. Il primo avviene con il consenso dei genitori o di chi ha la patria potestà, si fa attraverso i servizi sociali ed è convalidato dal giudice tutelare. L’affido giudiziale invece, si ha quando non vi è il consenso dei genitori, infatti è decretato dal tribunale per i minorenni. In attesa delle decisioni definitive del tribunale, il minore può essere affidato a una famiglia già dichiarata idonea alla quale il minore potrebbe essere dato in adozione alla fine del procedimento. La famiglia non è resa nota ai parenti del minore (gli incontri con bambino avvengono un ambiente neutro, di solito presso l'Asl) al fine di assicurare l'incognito, obbligatorio per legge, nell'adozione.

Le persone interessate ad avere in affidamento un bambino devono manifestare la loro disponibilità ai servizi sociali dell'ente locale o al servizio affidamento familiare del Comune, della Asl o della Provincia.

La famiglia affidataria si impegna

  • ad accogliere presso di sé il bambino

  • a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione

  • a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine

  • a favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine

L'affidamento può cessare quando

  • viene meno la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato

  • la prosecuzione dell'affido reca pregiudizio al minore 

  • decorre il tempo previsto della sua durata

Di seguito tutte le informazioni utili sull’affidamento (come diventare affidatari, a chi rivolgersi, altro) dal sito "Affidare", a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Link consigliato
Affidare - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali