Cultura e Tempo libero

Le banche del tempo

La normativa italiana sulle banche del tempo

Favorire lo scambio dei servizi di vicinato, facilitare l'uso dei servizi cittadini, estendere il principio di solidarietà nelle comunità sono alcune delle finalità espresse chiaramente dalla più recente normativa italiana relativa alle banche del tempo. In particolare si tratta delle "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", legge 8 marzo 2000, numero 53. Di seguito riportiamo l'articolo dedicato all'iniziativa.

Art. 27
(Banche dei tempi)

1- Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".

2- Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

Link consigliato
Parlamento.it - Il testo completo della legge