Ogni consumatore deve poter scegliere consapevolmente il prestito o il mutuo più conveniente tra quelli presenti sul mercato. Il finanziatore, da parte sua, deve avere la certezza che il consumatore sia in grado di rimborsare completamente il credito concesso. È questo il punto di partenza della Riforma del credito al consumo (Dlgs n. 141/10 del 13 agosto 2010) entrata in vigore il 19 settembre 2010. Vediamo di seguito le novità introdotte per i consumatori.
La Riforma riguarda i prestiti compresi tra 200 e 75.000 euro le cui condizioni devono essere presentate obbligatoriamente in forma "chiara, concisa e graficamente evidenziata". In sostanza ogni spot pubblicitario che riguarda i prestiti deve indicare chiaramente:
Oltre all'obbligo di pubblicità, gli istituti di credito devono mettere il consumatore nelle condizioni di scegliere il prodotto più vantaggioso, comunicandogli tutte le informazioni utili per fare un confronto con gli altri tipi di prestito presenti sul mercato. Quest’obbligo per le finanziarie è detto precontrattuale perché tutti gli opuscoli, in formato cartaceo o su un altro supporto durevole, devono essere trasferiti al consumatore prima che sia sottoscritto il contratto.
Quando la banca o la finanziaria sono giunte a un accordo con il cliente e prima che i soldi siano effettivamente erogati, allora si procede con la verifica del merito creditizio del consumatore. In pratica gli istituti di credito devono controllare che il cliente sia capace di rimborsare il finanziamento. Portata a termine la verifica si chiede il consenso del consumatore e la sottoscrizione di un contratto per ogni prodotto scelto, anche se i prodotti sono collegati tra loro. Dopo la firma al consumatore non può essere chiesto di pagare spese aggiuntive non previste dal contratto o incluse in modo scorretto nel TAEG pubblicizzato. Il consumatore, inoltre, può esercitare il diritto di recesso da un contratto di credito entro quattordici giorni dalla firma.
Un'altra novità riguarda il rimborso anticipato. Il consumatore ha diritto ad estinguere in ogni momento, parzialmente o totalmente, il finanziamento. Anzi, il consumatore può addirittura avere uno sconto, cioè non deve pagare gli interessi calcolati sulla cifra versata per l'estinzione del finanziamento. Il finanziatore, da parte sua, ha diritto ad un rimborso che non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto supera un anno, o non deve superare lo 0,5 per cento dell’importo, se la vita residua del contratto è uguale o inferiore a un anno. In genere, l’indennizzo per il finanziatore non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per concludere contratto nel tempo stabilito. L'ultima novità riguarda l'inadempimento del fornitore: se un consumatore chiede un prestito per l'acquisto di una macchina o di un elettrodomestico ed è costretto ad annullare in seguito il contratto d'acquisto perché il bene è diverso da quello descritto dal fornitore (ecco l'inadempimento), ha diritto al rimborso delle rate già pagate e alla cancellazione del contratto di credito, senza chiamare in causa giudici e avvocati.
Anche riguardo i conti corrente che offrono al consumatore la possibilità di fare uno scoperto (chiamato "sconfinamento" dagli addetti ai lavori), il creditore ha degli obblighi: deve comunicare immediatamente al consumatore che il conto ha un saldo negativo, a quanti euro ammonta, il tasso debitore applicato, le penali, le spese e gli interessi di mora applicabili. La Riforma prevede anche che il titolare di un conto corrente abbia la disponibilità delle somme degli assegni (circolari o bancari) versati sul conto, entro quattro giornilavorativi successivi al versamento.
Da settembre 2010 le banche non possono più modificare unilateralmente i contratti. A meno che non sussista un motivo giustificato, gli istituti di credito non possono variare i tassi d'interesse, i prezzi e le altre condizioni definite nel contratto stipulato con il cliente. È questa la grande novità dei mutui introdotta dalla Riforma del credito al consumo. Se anche sono fatte delle variazioni, la banca deve comunicarle al consumatore con almeno due mesi d'anticipo. Se il consumatore non esercita il diritto di recesso, allora le modifiche sono considerate approvate.
Per tutta la durata del mutuo, in più, la banca deve fornire al proprio cliente le comunicazioni sull'andamento del mutuo, in gergo, deve illustrare l’andamento del rimborso previsto dal piano di ammortamento. Se il mutuo è vincolato ad un conto corrente, anche gli estratti conto devono essere inviati con una certa regolarità: almeno una volta l'anno, oppure ogni sei, tre o un mese.
Anche per i mutui immobiliari è stata abolita la penale per l'estinzione anticipata del finanziamento e sono state introdotte novità sull'ipoteca e la surroga. L'ipoteca, per esempio, che la banca iscrive come garanzia durante l'acquisto di una casa, si estingue con il mutuo e la banca, entro 30 giorni è obbligata ad inviarne una quietanza al consumatore che ha finito di pagare il mutuo. La Riforma del credito al consumo ha definito anche la portabilità della surroga da un istituto di credito all'altro. Di cosa si tratta? Un consumatore che compra una casa può subentrare al mutuo già contratto dai vecchi padroni dell’immobile, in questo caso si parla di surroga. Il "nuovo" proprietario può accollarsi il mutuo restante del padrone di casa e può rinegoziarlo se trova condizioni più vantaggiose, anche rivolgendosi a una banca diversa.
La Riforma del credito al consumo, infine, ha inciso sulla vita delle associazioni no profit e delle cooperative iscritte negli elenchi che, da settembre 2010, possono accedere ai finanziamenti per l’avvio delle imprese, a patto che siano rispettate tre condizioni: che il prestito non superi i 25 mila euro, che il credito sia effettivamente usato per avviare o sviluppare nuove iniziative imprenditoriali, che i soggetti finanziati siano sottoposti a monitoraggio e assistenza.
La Riforma del Credito al Consumo