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Mutui e prestiti personali

L'albo dei cattivi pagatori

La verifica del merito creditizio di un consumatore, da parte di una banca, è obbligatoria e necessaria per capire se un mutuatario è in grado di rimborsare il credito che si sta per deliberare. Nella valutazione del merito creditizio entrano in gioco anche i comportamenti finanziari che i consumatori hanno avuto in passato, in particolare le banche verificano che gli aspiranti mutuatari non siano inseriti nel vecchio albo dei cattivi pagatori. In questo insieme confluiscono coloro che hanno ritardato i pagamenti delle rate dei prestiti o non le hanno affatto pagate. L’albo è gestito dai "sistemi di informazioni creditizie" (Sic), usati da banche e finanziarie per controllare puntualità e affidabilità dei clienti.

I Sic devono tenere conto del codice deontologico per finanziamenti e credito al consumo, messo a punto dal Garante della Privacy, che prevede una serie di regole a tutela dei cittadini che chiedono prestiti, mutui, dilazioni di pagamento, leasing e carte di credito. Ecco le principali:

  • i tempi per segnalare le "morosità". Il ritardo dei pagamenti nei sistemi in cui sono registrati solo i consumatori che sono in ritardo, dopo 120 giorni o in caso di mancato pagamento di 4 rate. In ogni caso l’ente finanziario deve comunicare al consumatore che sta per essere fatta una segnalazione al Sic, il tutto avverrà entro 15 dal ricevimento della comunicazione se il consumatore non avrà regolarizzato il pagamento;
  • le richieste di credito vanno conservate in rete per non oltre 180 giorni. Se la richiesta non è accolta o è oggetto di rinuncia i dati possono essere conservati per 30 giorni;
  • il nominativo di chi ha pagato con ritardo non più di due rate viene cancellato dall'albo dopo un anno dalla regolarizzazione del pagamento delle rate, due anni se si tratta di più di due rate;
  • le informazioni su inadempimenti non regolarizzati, che possono essere conservate fino a 3 anni.

L'Unione nazionale Consumatori ricorda che l’interessato può chiedere ai Sic di conoscere i dati inseriti che lo riguardano, anche se espressi in forma di punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità. In caso di inosservanza di queste disposizioni si può fare ricorso al Garante della Privacy.

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