Il verbale è il documento che attesta una violazione del Codice della strada, redatto dalla polizia, la quale ne invia una copia al trasgressore, se la sua identità è stata accertata, o, in caso contrario, al proprietario del veicolo, considerato per legge "obbligato in solido" a pagare comunque la sanzione, per conto di chi ha commesso la violazione. Quando invece il trasgressore viene fermato in flargranza dalla polizia, la copia del verbale gli viene consegnata direttamente.
Il verbale è scritto a mano, quando è stato redatto da un agente sul luogo della violazione o al computer, se l'infrazione è stata rilevata tramite apparecchiature elettroniche, come ad esempio il tutor e l'autovelox. La copia del verbale è valida anche se non è firmata in originale.
Nella stessa busta che contiene la copia del verbale, sono inclusi anche altri documenti:
Il verbale deve obbligatoriamente contenere tutti gli elementi che consentano al trasgressore di capire esattamente quale infrazione gli viene contestata, ovvero:
Il rapporto che presenti dei vizi su qualcuno di questi elementi, o che venga notificato oltre 60 giorni dalla constatazione della violazione, è illegittimo e può essere annullato, facendo ricorso.
Una volta ricevuto il verbale, ci sono solo due scelte possibili:
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