La legge stabilisce che la contestazione della violazione delle norme del codice della strada, per essere valida, debba essere immediatamente comunicata al trasgressore, altrimenti, nel verbale di accertamento, deve risultare la motivazione che l’ha impedito. Tale verbale deve essere notificato entro 90 giorni all'effettivo trasgressore o, in assenza di sua identificazione, al proprietario del veicolo.
L'articolo 201 del Codice della Strada stabilisce i casi in cui non è previsto l’obbligo di notificare subito l’infrazione, indicati nell'elenco che segue. Se nel verbale i motivi suddetti non sono riportati, il provvedimento è nullo e il conducente del veicolo può fare ricorso.
a) Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento effettuato con i dispositivi per il rilevamento automatico della velocità dei veicoli (Autovelox o altri apparecchi);
g) rilevazione, attraverso dispositivi automatici, degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate;
h) accertamento, sempre per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, delle violazioni relative a:
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