L’operazione di apertura del conto non prevede costi. Gli unici requisiti richiesti sono: essere maggiorenni; non essere incorsi in fallimenti; presentarsi con un documento di identità non scaduto e con il codice fiscale.
Il momento chiave dell'apertura di un conto corrente è il deposito della firma: prima sul contratto di apertura e poi sullo "specimen", una scheda che viene archiviata dalla banca e usata in caso di futuri controlli, per verificare l'autenticità della firma.
Dopo la firma del contratto di apertura, la banca fornisce il numero del nuovo conto corrente, da non perdere né dimenticare, perché verrà richiesto prima di effettuare qualsiasi operazione.
Il titolare del nuovo conto dovrà anche prendere nota del codice Iban del proprio conto. L'uso dell'Iban è obbligatorio per i bonifici nazionali (per i quali, fino al 2007, si usavano le coordinate bancarie Abi e Cab, oltre al numero di conto) e per i bonifici diretti verso i Paesi europei inclusi nell'area Sepa.
Il codice Iban è costituito da 27 caratteri, così composti:
| Nazione | N. controllo | Cin | Abi (istituto) | Cab (filiale) | N. conto corrente | |
| N. caratteri | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 |
| Esempio | IT | 2 | M | 12345 | 12345 | 123456 789012 |
Esempio concreto: IT34C0307502200CC8300308781
Dopo il deposito della firma, il conto corrente è in tutto e per tutto attivato. Ma prima di poter effettuare le operazioni, è necessario però aver depositato sul conto una somma in contanti. Se il versamento avviene tramite assegno, bisognerà aspettare qualche giorno, perché avvenga l’accredito.
Al momento dell'apertura, è bene informarsi anche sull'ammontare del fido bancario, ovvero sull'importo massimo che verrebbe coperto dalla banca se il deposito dovesse esaurirsi e si fosse costretti ad "andare in rosso".
Il titolare del conto corrente può delegare una persona di sua fiducia (ad esempio il coniuge o un figlio), il quale può effettuare tutte le operazioni, agendo in nome e per conto del titolare. Gli è preclusa solamente l’operazione di chiusura del rapporto.
Dal 20 marzo 2011, in caso di controversie con la banca, il titolare del conto, prima di rivolgersi alla giustizia civile, è obbligato a tentare la strada della conciliazione, tramite la mediazione civile.
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