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Overbooking. Rimborso del biglietto aereo

È capitato a molti passeggeri, muniti di regolare biglietto aereo e prenotazione confermata, di vedersi negare l’imbarco per colpa dell’overbooking. È una prassi adottata praticamente da tutte le compagnie aeree e consiste nel vendere più biglietti di quanti siano i posti a disposizione. In questi casi, i passeggeri hanno diritto ad alcune forme di risarcimento; vediamo quali, secondo le indicazioni dell’Aduc:

il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni: in denaro, in buoni viaggio o altri servizi, a scelta del passeggero oppure il primo volo possibile fino a destinazione o un volo in data successiva, a scelta del passeggero;

il risarcimento in contanti, pari a 250 euro per i voli fino a 1.500 km; 400 euro per i voli interni alla Ue oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; 600 euro per i voli che non rientrano nei punti precedenti;

offrire gratuitamente una telefonata o fax o telex al luogo di destinazione; pasti o rinfreschi; il pernottamento in albergo; il trasporto fino a destinazione se il passeggero sceglie di atterrare in un altro aeroporto;

ottenere la differenza di prezzo, se si viaggia in una classe inferiore a quella prenotata.

Il passeggero ha diritto alla differenza di prezzo se viaggia in una classe inferiore a quella prenotata. Esso non è tenuto a chiedere i risarcimenti e i servizi elencati, perché gli stessi devono essere erogati dalla compagnia aerea, che è tenuta ad informare i passeggeri dei loro diritti.

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